L’INPS con il messaggio in oggetto conferma che, riguardo all’indennità previdenziale di malattia in caso di quarantena (art. 26, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18), procederà al definitivo riconoscimento degli importi dovuti per il 2020 basandosi sulle certificazioni attestanti la quarantena con isolamento fiduciario redatte dai medici curanti, anche nei casi in cui non sia stato possibile reperire alcuna indicazione sul provvedimento emesso dall’operatore di sanità pubblica, nei limiti dello stanziamento previsto (pari per l'anno 2020 complessivamente a 663,1 milioni di euro).
L’Inps ricorda che il legislatore attualmente non ha previsto, per l’anno 2021, appositi stanziamenti volti alla tutela della quarantena di cui al comma 1 dell’articolo 26 in commento e che, pertanto, l’istituto non potrà procedere a riconoscere la tutela previdenziale per gli eventi riferiti all’anno in corso.
Riguardo ai lavoratori “fragili”, la cui assenza dal lavoro è equiparata a ricovero ospedaliero (art. 26, c. 2 d.l. 18/2020), l’Istituto erogherà la prestazione relativamente ad eventi del 2020 e solo per quelli verificatisi fino al 30 giugno 2021, nei limiti delle risorse assegnate.
Con riferimento agli eventi certificati come malattia conclamata da Covid-19, (art. 26, comma 6, d.l. 18/2020), invece, le indicazioni ricevute da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali autorizzano il riconoscimento della tutela della malattia secondo l’ordinaria gestione.