Torna alle circolari

Riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente - Chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

Con circolare del 14 dicembre 2020, l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti per i lavoratori e per i sostituti d’imposta, sulle misure per ridurre la pressione fiscale sul lavoro dipendente, introdotte dal Dl n. 3/2020, in linea con le previsioni della legge di Bilancio 2020.

 

Il Dl n. 3/2020 ha previsto dal 1° luglio 2020, l’abrogazione della disciplina del cosiddetto bonus IRPEF (bonus Renzi o bonus 80 euro) e l’introduzione di due nuove misure fiscali, volte a ridurre la tassazione sul lavoro dipendente.

 

La prima misura riguarda il trattamento integrativo che sostituisce il c.d. bonus Renzi e che spetta ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati, la cui imposta lorda, determinata su detti redditi, sia di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro spettanti, in presenza di un reddito complessivo non superiore a € 28.000. 

 

Il trattamento integrativo deve essere rapportato al periodo di lavoro a partire dalle prestazioni rese dal 1° luglio 2020 ed è pari a € 600 per il 2020 e a € 1.200 per il 2021. 

 

La seconda misura prevista dal decreto è una ulteriore detrazione fiscale riconosciuta ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, con reddito complessivo superiore a € 28.000 e fino a € 40.000, che spetta per le prestazioni rese dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020.

 

L’importo di tale detrazione, che deve essere rapportata al periodo di lavoro, è decrescente all'aumentare del reddito complessivo, fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito complessivo pari a € 40.000.

 

Mentre il trattamento integrativo costituisce una misura di carattere strutturale, l’ulteriore detrazione fiscale rappresenta una misura temporanea adottata in vista di una revisione strutturale del sistema delle detrazioni. 

 

Al fine di facilitare la rapida fruizione di entrambe le misure da parte dei beneficiari, il decreto prevede che le agevolazioni sono erogate dai sostituti d’imposta, senza la richiesta esplicita da parte dei lavoratori, ripartendone gli importi sulle retribuzioni relative alle prestazioni rese a decorrere dal 1° luglio 2020 e verificandone la spettanza in sede di conguaglio.

 

Nella circolare di approfondimento allegata, sono dettagliati:

 

  • Ambito di applicazione del trattamento integrativo
  • Ambito di applicazione dell’ulteriore detrazione fiscale
  • Trattamento integrativo e ulteriore detrazione fiscale, adempimenti dei sostituti d’imposta
  • Salvaguardia del bonus Irpef e del trattamento integrativo
  • Trattamento integrativo e ulteriore detrazione fiscale non spettanti
  • Recupero da parte dei sostituti d’imposta del trattamento integrativo erogato
  • Contribuenti senza sostituto d’imposta
  • Rilevanza fiscale del trattamento integrativo