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Lavoratrici madri: esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici - chiarimenti

L'Inps, con messaggio n. 4042 del 9 novembre 2022, ha fornito ulteriori indicazioni in ordine alla corretta applicazione dell'esonero in oggetto.

 

Viene precisato che:

- l’agevolazione trova applicazione a partire dalla data del rientro effettivo al lavoro della lavoratrice, purché lo stesso avvenga tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022.

- le possibili cause che posticipino il rientro effettivo al lavoro, purché collocate, senza soluzione di continuità rispetto al congedo obbligatorio, determinano lo slittamento in avanti del dies a quo di decorrenza dell’esonero, sempre a condizione che il rientro si verifichi entro il 31 dicembre 2022.

- laddove vi sia stato il rientro effettivo della lavoratrice al termine del periodo di astensione per maternità le eventuali successive ipotesi di fruizione dei congedi parentali sono irrilevanti ai fini del decorso dell’anno in cui si ha diritto all’applicazione dell’esonero in trattazione.

- L'esonero è cumulabile con gli esoneri contributivi previsti dalla legislazione vigente relativi alla contribuzione dovuta dal datore di lavoro. Inoltre, è ammessa la cumulabilità con l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali a carico del lavoratore, previsto per l'anno 2022 nella misura di 0,8 punti percentuali per il periodo gennaio 2022 - giugno 2022 e di 2 punti percentuali per il periodo luglio 2022 -dicembre 2022.