Come noto l’art. 18 del d.l. 23 settembre 2022, n. 144, prevede che venga riconosciuta, per il tramite dei datori di lavoro, nella retribuzione erogata nel mese di novembre 2022, un’indennità una tantum di importo pari a 150 euro “ai lavoratori dipendenti aventi una retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre 2022 non eccedente l'importo di 1.538 euro”.
L'inps con messagio n. 4159 del 17 novembre 2022, oltre a fornire le istruzioni operative in merito all'esposizione dei dati nella sezione del flusso UniEmens, chiarisce, che la retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre 2022, in relazione al limite retributivo previsto dalla norma in questione, è da considerare al netto della tredicesima mensilità, o ratei della stessa, stante la particolare natura di tale mensilità aggiuntiva, laddove l’erogazione avvenga nella competenza del mese di novembre 2022.
Il lavoratore titolare di più rapporti di lavoro dovrà presentare la dichiarazione prevista dalla normativa al solo datore di lavoro che provvederà al pagamento dell’indennità. Tale indennità, infatti, spetta nella misura di 150 euro una volta sola e la verifica della retribuzione imponibile, nella competenza del mese di novembre 2022, che non deve eccedere l'importo di 1.538 euro, è da effettuare in relazione al singolo rapporto di lavoro per il quale la dichiarazione è resa.