Con decreto n. 9190 del 6 luglio 2021, Regione Lombardia ha approvato il bando “Formare per Assumere”, che ha l’obiettivo di ridurre i tempi di reimpiego e di inserimento attraverso l’adeguamento delle competenze dei lavoratori in fase di assunzione, sulla base delle esigenze delle aziende.
Il bando è a sportello e prevede un primo stanziamento di € 5.000.000, incrementabile con successivi step di finanziamento.
Ai soggetti beneficiari è riconosciuta un’agevolazione per la formazione erogata in fase di inserimento unitamente ad un incentivo a parziale copertura del costo del lavoro. L’agevolazione può essere inoltre estesa alla copertura dei costi di ricerca e selezione del personale, se richiesto.
Soggetti beneficiari
Datori di lavoro aventi unità produttiva/sede operativa ubicata sul territorio di Regione Lombardia, rientranti in una delle seguenti categorie:
- le imprese attive ed iscritte al Registro Imprese;
- gli Enti del Terzo Settore (organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, enti filantropici, imprese sociali, incluse le cooperative sociali, reti associative, società di mutuo soccorso, associazioni, riconosciute o non riconosciute, fondazioni) iscritti ai registri (ai sensi del D.Lgs. 117/2017);
- le associazioni riconosciute e le fondazioni, aventi personalità giuridica e pertanto iscritte al Registro Regionale delle persone giuridiche;
- i lavoratori autonomi esercenti arti o professioni con partita IVA attiva, in forma singola o associata;
- le associazioni e i consorzi tra i soggetti di cui ai punti precedenti.
Sono invece esclusi dal presente Avviso:
- le pubbliche amministrazioni (art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.);
- i soggetti iscritti all’Albo regionale degli operatori accreditati per i servizi di formazione e lavoro;
- le società, gli enti e singoli professionisti che prestano servizi di consulenza e assistenza tecnica a favore dei soggetti coinvolti nell’attuazione, controllo, certificazione e sorveglianza del bando.
Sono altresì esclusi i datori di lavoro che svolgono attività primaria di cui ai seguenti codici ATECO:
96.04.1 - Servizi di centri per il benessere fisico, esclusi gli stabilimenti termali
96.04.10 - Gestione di bagni turchi, saune e bagni di vapore, solarium, centri per snellimento e dimagrimento, centri per massaggi, centri per cure antifumo ecc.
92.00.01 - Ricevitorie del Lotto, SuperEnalotto, Totocalcio ecc.
92.00.02 - Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone
92.00.09 - Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse
47.78.94 - Commercio al dettaglio di articoli per adulti.
Soggetti destinatari
Lavoratori che prima dell’assunzione risultavano privi di impiego (di tipo subordinato o parasubordinato) da almeno 30 giorni.
Sono esclusi coloro che sono fruitori di misure regionali già comprensive delle medesime agevolazioni o tipologie di servizi.
Nello specifico, l’agevolazione non è ammissibile nei seguenti casi:
- per l’assunzione di un lavoratore che ha una misura regionale di politica attiva (nell’ambito di Dote Unica Lavoro, Garanzia Giovani o Azioni di Rete per il Lavoro) in corso al momento dell’assunzione, oppure conclusa nei 180 giorni precedenti la data di assunzione;
- se, per lo stesso lavoratore, al beneficiario è stata già concessa un’agevolazione nell’ambito dei seguenti bandi: Ricetta lavoro/Incentivi assunzionali, Formazione continua - Fase V
Iniziative ammissibili
Per poter accedere al contributo, l’azienda deve avere già assunto il destinatario e provvedere alla sua formazione, prima o dopo l’assunzione, avvalendosi di un operatore esterno.
La misura prevede infatti anche un Voucher per la formazione, che costituisce parte integrante del contributo, oltre ad un Voucher per i servizi di selezione del personale il cui utilizzo è opzionale.
Si precisa che ai fini del riconoscimento del contributo, sono considerati validi i contratti di lavoro avviati a partire dal giorno 8 luglio 2021 (data di pubblicazione dell’Avviso sul BURL). Allo stesso modo la formazione e l’eventuale servizio di ricerca e selezione devono essere stati erogati a partire da quella data.
Agevolazione
L’avviso prevede 3 diversi incentivi:
VOUCHER PER LA FORMAZIONE: è riconosciuto, a seguito dell’assunzione, a copertura del costo sostenuto per il percorso formativo, fino un valore massimo di € 3.000 per ciascun lavoratore assunto, a fronte del servizio fruito e della sottoscrizione di un contratto di lavoro subordinato, come indicato di seguito.
È riconosciuta la formazione avviata a partire dalla pubblicazione del presente Avviso (08/07/2021), eventualmente anche prima dell’assunzione.
Ai fini della riconoscibilità del voucher, la formazione deve essere erogata da un operatore appartenente all’elenco regionale degli operatori accreditati per i servizi alla formazione con numero definitivo di iscrizione, da un’Università legalmente riconosciuta con sede legale e operativa in Regione Lombardia ai sensi della L.R. n. 33/2004 o da una Fondazione ITS con sede in Lombardia.
Le spese per la formazione sono ammissibili se i percorsi formativi realizzati rispettano le seguenti condizioni:
- il percorso formativo (sia la formazione permanente sia quella di specializzazione) deve avere la durata di minimo 40 ore, ad eccezione dei corsi di formazione abilitante o regolamentata che devono rispettare gli standard (anche di durata) dell’ordinamento specifico a cui i percorsi si riferiscono;
- il corso deve essere caricato sul sistema informativo Finanziamenti Online di Regione Lombardia (GEFO) a cura dell’operatore accreditato, all’interno delle specifiche offerte formative, coerenti con il Quadro Regionale degli Standard Professionali. Pertanto, il datore di lavoro, al momento della domanda di voucher, dovrà acquisire dall’operatore il codice identificativo del percorso formativo generato da GEFO e inserirlo nella schermata ove richiesto;
- il percorso formativo deve concludersi con il rilascio di un attestato di partecipazione.
È possibile l’ammissione al finanziamento di servizi formativi erogati da enti diversi dagli operatori accreditati regionali esclusivamente se finalizzati all’acquisizione di patentini o di specifiche certificazioni. In tal caso non è previsto l’utilizzo di GEFO. Al termine del percorso, il datore di lavoro dovrà acquisire l’attestato di partecipazione rilasciato dall’ente erogatore utilizzando, in tal caso, il format previsto e la certificazione e/o patentino come esito del percorso formativo.
VOUCHER PER I SERVIZI DI RICERCA E SELEZIONE: per questi servizi, erogati prima dell’assunzione, è previsto un voucher a copertura del costo degli stessi fino un valore massimo di € 500 per ciascuna assunzione incentivata. I servizi devono essere erogati da soggetti appartenenti all’elenco regionale degli operatori accreditati per i servizi al lavoro.
Sono riconosciuti i servizi attivati a partire dalla pubblicazione del presente Avviso, fruiti e conclusi precedentemente all’assunzione del destinatario. Il voucher per i servizi di ricerca e selezione del personale non è riconosciuto qualora:
- i servizi siano erogati dopo l’assunzione;
- l’assunzione del lavoratore avvenga con contratto di apprendistato art. 43 D.lgs. 81/2015 (c.d. di I livello).
INCENTIVO OCCUPAZIONALE: è condizionato alla realizzazione di un percorso formativo ed è differenziato in base alla difficoltà di inserimento nel mercato del lavoro:
- Lavoratori fino a 54 anni: € 4.000
- Lavoratrici fino a 54 anni: € 6.000
- Lavoratori a partire da 55 anni: € 6.000
- Lavoratrici a partire da 55 anni: € 8.000
A tali importi si aggiunge un ulteriore valore di € 1.000 se l’assunzione viene effettuata da un datore di lavoro con meno di 50 dipendenti.
L’incentivo è concesso a fronte di contratti di lavoro subordinato attivati presso unità produttive/sedi operative della Lombardia, che, al momento della presentazione della domanda di incentivo, abbiano le seguenti caratteristiche:
- a tempo indeterminato, a tempo determinato di almeno 12 mesi, anche in apprendistato (incluse le proroghe e le trasformazioni di contratti avviati dopo la pubblicazione dell’Avviso);
- a tempo pieno, a tempo parziale (di almeno 20 ore settimanali medie).
Sono esclusi i contratti di somministrazione e tutte le altre seguenti forme contrattuali: lavoro a progetto/collaborazione coordinata e continuativa; lavoro occasionale; lavoro accessorio; lavoro o attività socialmente utile (LSU - ASU); contratto di agenzia; associazione in partecipazione; lavoro intermittente (job on call); lavoro domestico.
L’incentivo è riconosciuto successivamente al completamento del percorso formativo (comprovato dall’attestato di partecipazione) ed è subordinato all’effettività del contratto di lavoro e alla permanenza del lavoratore presso l’impresa, fatta salva una conclusione anticipata del rapporto di lavoro non addebitabile al datore di lavoro che determini la riparametrazione dell’incentivo.
L’incentivo non può eccedere il costo del lavoro al netto degli oneri previdenziali e contributivi (importo netto come risulta da busta paga) ed è da intendersi riferito a contratti a tempo pieno. Per i contratti a tempo parziale l’incentivo concedibile sarà riparametrato in funzione della percentuale di ore previste.
Sono ammessi all’incentivo i contratti di lavoro sottoscritti a partire dalla data di pubblicazione del presente Avviso (08/07/2021).
L’agevolazione è cumulabile con altre agevolazioni previste a livello regionale o nazionale, purché non riguardino gli stessi costi ammissibili.
Non sono finanziabili richieste di contributo per assunzioni di lavoratori che siano già fruitori, nei sei mesi precedenti, di misure regionali di politica attiva (Dote Unica lavoro, Azioni di rete e Garanzia Giovani).
L’agevolazione si configura come aiuto di stato per i soggetti beneficiari dell’agevolazione ed è riconosciuta, a scelta del soggetto beneficiario, ai sensi del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” o, alternativamente, ai sensi del Reg. (UE) n. 1407/2013 nei limiti previsti per gli altri aiuti di importanza minore “de minimis”.
Modalità e termini di presentazione della domanda
Il datore di lavoro è tenuto a presentare una domanda per ciascun lavoratore assunto.
Le domande potranno essere presentate esclusivamente attraverso il sistema informativo Bandi Online dalle ore 12.00 del 26/07/2021 e fino alle ore 12.00 del 30/06/2022 (salvo proroghe) e comunque fino ad esaurimento delle risorse stanziate.
L’agevolazione è assegnata con procedura a sportello, in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande, previa istruttoria
L’erogazione dell’incentivo occupazionale avviene con tempistiche e modalità diverse a scelta del soggetto richiedente:
- a rimborso, a seguito di rendicontazione finale;
- in un’unica soluzione anticipata alla presentazione della domanda di liquidazione, con
presentazione di fidejussione a garanzia dell’incentivo.
Rivolgersi a
Area Lavoro e Previdenza (int. 215) e Area Credito e Finanza (int. 231)