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D.L. 41/2020 - Trattamenti di integrazione salariale Covid-19 - Istruzioni Inps

L’Inps, con proprio messaggio, ha fornito prime indicazioni sulla gestione delle domande di cassa integrazione introdotte dal Decreto in oggetto.

 

Trattamenti di integrazione guadagni ordinaria (Cigo Covid)

Sono previste ulteriori 13 settimane nel periodo compreso tra il 1° aprile 2021 e il 30 giugno 2021

Tali 13 settimane si aggiungono alle prime 12 settimane previste dalla Legge di Bilancio 2021, che si collocano nel primo trimestre dell’anno in corso.

Conseguentemente, in caso di ricorso alla CIGO, i datori di lavoro hanno complessivamente a disposizione 25 settimane di trattamenti dal 1° gennaio al 30 giugno 2021, secondo l’articolazione che segue:

  • 12 settimane dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021;

  • ulteriori 13 settimane dal 1° aprile 2021 al 30 giugno 2021

 

Trattamenti di assegno ordinario e cig in deroga (Fis - Cigd Covid)

Sono previste ulteriori 28 settimane nel periodo nel periodo dal 1° aprile 2021 al 31 dicembre 2021,

Tali 28 settimane si aggiungono alle prime 12 settimane previste dalla Legge di Bilancio 2021, che si collocano nel primo semestre dell’anno in corso.

Conseguentemente, in caso di ricorso all'assegno ordinario, al Fis o alla Cig in deroga, i datori di lavoro hanno complessivamente a disposizione 40 settimane di trattamenti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021, secondo l’articolazione che segue:

  • 12 settimane dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021;
  • ulteriori 28 settimane dal 1° aprile 2021 al 31 dicembre 2021.

 

Contributo addizionale

Per tali settimane non è previsto il contributo addizionale.

 

Lavoratori interessati

I lavoratori interessati dalle settimane di integrazione salariale previste dal decreto in oggetto possono essere quelli in forza all’ azienda al 23 marzo 2021.

 

Modalità di richiesta delle integrazioni salariali

Per le richieste inerenti le nuove settimane di trattamenti di CIGO, ASO e CIGD introdotte dal d.l. n. 41/2020, i datori di lavoro dovranno utilizzare la nuova causale “COVID 19 - DL 41/21”.

 

Termini di trasmissione delle domande

Le richieste per le nuove settimane devono essere inoltrate all’INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

In fase di prima applicazione, le domande potranno essere trasmesse, a pena di decadenza, entro il 31 maggio 2021.

 

Termini decadenziali di trasmissione dei dati necessari per il pagamento diretto

Il datore di lavoro dovrà inviare tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale ovvero entro 30 giorni dalla notifica della PEC contenente l’autorizzazione, qualora questo termine sia più favorevole all'azienda.

Per le domande di trattamenti di integrazione salariale decorrenti da aprile 2021, la trasmissione dei dati necessari al calcolo e alla liquidazione diretta delle integrazioni salariali da parte dell’INPS o al saldo delle anticipazioni delle stesse, nonché all’accredito della relativa contribuzione figurativa, sarà effettuata con il flusso telematico denominato “UniEmens-Cig” che sarà oggetto di apposita circolare.

 

Estensione dell’utilizzo del sistema del conguaglio per i trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga

Al fine di razionalizzare il sistema di pagamento delle integrazioni salariali, sono estese le modalità di pagamento con il sistema del conguaglio a tutti i trattamenti connessi all’emergenza da COVID-19, compresi quelli relativi alla cassa integrazione in deroga.

Quindi, con riguardo alle settimane di sospensione o riduzione delle attività lavorative relative ai trattamenti di cassa integrazione in deroga connessi all’emergenza da COVID–19 decorrenti dal 1° aprile 2021, i datori di lavoro interessati potranno avvalersi del sistema del conguaglio in alternativa a quello del pagamento diretto.