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CCNL 5 febbraio 2021 per l' Industria Metalmeccanica e della Installazione di Impianti - Minimi contrattuali in vigore dal 1 giugno 2024 - Effetti

 

 

Federmeccanica informa che, le parti stipulanti il ccnl, preso atto della dinamica dell’inflazione relativa all’anno 2023 misurata con l’indice IPCA al netto degli energetici importati, risultata pari al 6,9% come da comunicato ISTAT del 7 giugno u.s. (all.), e dunque superiore all’incremento percentuale dei minimi tabellari di riferimento già previsto, in applicazione di quanto stabilito al settimo comma della “Tabelle dei minimi contrattuali”, Sezione Quarta, Titolo IV, hanno proceduto ad adeguare i minimi tabellari per livello decorrenti dal 1° giugno 2024.

 

Sono stati, inoltre, aggiornati i valori dell’indennità di trasferta e dell’indennità di reperibilità.

 

Nel Comunicato dell’Istat sono altresì riportate le previsioni dell’indice IPCA-NEI per gli anni 2024 – 2027 e, in particolare, per il 2024 la previsione è stimata all’1,9%.

 

I nuovi importi dei minimi tabellari per livello dal 1° giugno 2024, stabiliti nel Verbale di Incontro 11 giugno 2024 (all.), sostituiscono, a tutti gli effetti, gli importi dei minimi tabellari già previsti dalla medesima decorrenza nella Tabella dei minimi tabellari di cui al testo del CCNL 5 febbraio 2021.

 

In coerenza con la funzione di garanzia del TEM assegnata al livello nazionale, il CCNL prevede espressamente la regola che gli incrementi dei minimi tabellari assorbono le cifre fisse che eventualmente siano state riconosciute in azienda dopo il 1° gennaio 2017 tutelando, in tal modo, il ruolo affidato alla contrattazione aziendale di distribuire la ricchezza eventualmente prodotta ed evitando sommatorie di costi fissi tra i due livelli di negoziazione. Restano esclusi dagli assorbimenti gli importi retributivi riconosciuti in relazione alle modalità di effettuazione della prestazione (straordinario, notturno, turni, festività, orario plurisettimanale, ecc.).

 

Nel contempo, il CCNL prevede l’assorbimento degli aumenti individuali riconosciuti, sempre successivamente al 1° gennaio 2017, salvo che non siano stati concessi con una clausola espressa di non assorbibilità.

 

Il modello introdotto nel 2016 ha dunque riservato alla contrattazione nazionale la funzione di realizzare nel tempo minimi di garanzia anche per effetto degli assorbimenti sopra menzionati, ed ha affidato alla contrattazione aziendale una funzione redistributiva unicamente attraverso “premi di risultato totalmente variabili” responsabilizzando i soggetti aziendali a ricercare soluzioni negoziali legate ad indicatori strettamente connessi all’andamento economico e produttivo dell’impresa.

 

Al fine di garantire la sostenibilità dell’assetto è, pertanto, fondamentale l’applicazione rigorosa di tutte le norme contrattuali.

 

Trattandosi di parti integranti del modello condiviso nel CCNL con le Organizzazioni Sindacali, Vi invitiamo a segnalarci prontamente ogni eventuale richiesta non conforme al dettato contrattuale, che dovesse essere avanzata sia a livello aziendale che a livello territoriale.

 

In allegato una nota sugli effetti derivanti dalla variazione dei minimi tabellari in vigore dal 1° giugno 2024 (all.).