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Import da Israele - Territori non ammessi per il trattamento tariffario preferenziale in base all'Accordo Unione Europea-Israele

 

I Servizi della Commissione (TAXUD), d’intesa con gli Stati Membri UE, hanno previsto l’integrazione nella banca dati TARIC di nuove misure al fine del riconoscimento, a determinate condizioni, del trattamento tariffario preferenziale per l’importazione di prodotti originari di Israele

 

Secondo quanto convenuto tra l’UE e Israele in merito all'attuazione del Protocollo 4 dell'Accordo di Associazione UE-Israele, le dichiarazioni su fattura e i certificati di circolazione delle merci EUR.1 ed EUR-MED emessi in Israele recano il codice postale e il nome della città, del paese o della zona industriale in cui ha avuto luogo la produzione che determina l'origine del prodotto.


Da febbraio 2005, infatti, il trattamento preferenziale all’import in UE per i prodotti originari di Israele non è concesso per i beni la cui prova dell'origine indichi che la produzione ha avuto luogo all'interno dei territori che dal giugno 1967 si trovano sotto il controllo dell'amministrazione israeliana.


Sulla base delle nuove misure integrate nella banca dati TARIC, al fine della concessione del dazio preferenziale per i prodotti importati da Israele, l’importatore, a decorrere dal 16 maggio 2023, deve indicare nella dichiarazione doganale di importazione il codice certificato Y864 con cui attesta, sotto la propria responsabilità, che “La prova dell'origine indica che la produzione che determina l'origine non ha avuto luogo all'interno dei territori che dal giugno 1967 si trovano sotto il controllo dell'amministrazione israeliana”.


In mancanza di tale attestazione, il trattamento preferenziale sarà rifiutato.


Inoltre, per agevolare i controlli doganali, l’integrazione prevede l’inserimento della nota CD906, collegata alla misura in questione, secondo cui “L'elenco delle località non ammissibili e dei relativi codici postali è consultabile al seguente indirizzo.

 

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