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Dual use UE: pubblicati i primi elenchi nazionali di controllo delle esportazioni

 

Con l’introduzione del Regolamento (UE) 2021/821 (Regolamento Dual-Use), agli Stati membri viene data la facoltà di coordinare i controlli sulle esportazioni di quei prodotti per i quali questo tipo di verifiche non siano concordate a livello multilaterale. Ciò implica la possibilità di istituire propri elenchi nazionali di controllo delle esportazioni su prodotti non inseriti nell’Allegato I del Regolamento sui beni dual-use, ma per i quali il singolo Stato membro UE richiede comunque un’autorizzazione preventiva per l’esportazione, come avviene per i prodotti a duplice uso.

Al momento i Paesi Bassi hanno istituito un elenco di controllo sulle macchine per la produzione di semiconduttori mentre la Spagna sull’informatica quantistica, sulle macchine per la produzione additiva e su altre tecnologie emergenti. Anche la Francia ha pubblicato lo scorso febbraio un proprio elenco incentrato sulle tecnologie legate all’informatica quantistica e sulle attrezzature per la progettazione, lo sviluppo, la produzione, il collaudo e l’ispezione di componenti elettronici avanzati.

Con il Decreto del Vice Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale n. 1325/BIS/371 del 1 luglio 2024, è stato istituito anche in Italia l’Elenco Nazionale di Controllo per i beni a duplice uso non listati assoggettati ad autorizzazione individuale, ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221.

Sono quindi soggetti a preventiva autorizzazione l’esportazione, l’assistenza tecnica e lintermediazione dei beni inclusi nell’Elenco Nazionale di Controllo, come indicati nel documento allegato.

In tale elenco sono state listate diverse tipologie di prodotti rientranti nella Categoria 2 (Trattamento e lavorazione dei materiali), nella Categoria 3 (Materiali elettronici) e della Categoria 4 (Computers), tra cui:

  • apparecchiature per la fabbricazione additiva, progettate per la produzione di componenti in metallo o in leghe metalliche;
  • circuiti integrati;
  • maschere per l’ultravioletto estremo (EUV) e reticoli EUV progettati per i circuiti integrati;
  • apparecchiature per l’incisione a secco, apparecchiature per Microscopio Elettronico a Scansione (SEM) e apparecchiature criogeniche per il sondaggio di wafer;
  • sistemi di raffreddamento criogenico,
  • specifici materiali rientranti nella categoria 3 (es. materiali epitassiali, silicio, germanio, ecc.) e software e tecnologie delle categorie 2, 3 e 4;
  • computer quantistici e relativi assiemi elettronici.

Il Decreto e il relativo allegato entreranno in vigore a partire dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del relativo avviso di adozione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana. Da tale data, dunque, l’esportazione dall’Italia dei prodotti elencati all’interno del predetto allegato sarà soggetta al rilascio di una autorizzazione specifica preventiva da parte dell’Autorità nazionale – UAMA.



La raccolta degli elenchi nazionali di controllo viene pubblicata dalla Commissione UE mediante un’apposita comunicazione, che viene aggiornata ogni volta che gli Stati membri notificheranno alla Commissione nuove misure nazionali di controllo delle esportazioni o modifiche su quelle già esistenti. A seguito della pubblicazione della raccolta, gli altri Stati dell’UE possono richiedere l’autorizzazione preventiva all’esportazione degli stessi prodotti inclusi negli elenchi, a condizione che l’esportatore sia stato informato a riguardo dall’autorità nazionale competente (l’UAMA per l’Italia).

Questa azione fa parte delle misure che la Commissione europea sta portando avanti, con sforzi sempre maggiori, per garantire che le tecnologie sensibili non cadano nelle mani sbagliate, aprendo la strada a un miglior coordinamento dei controlli sulle esportazioni a livello dell’UE.

 

Rivolgersi a

Area internazionalizzazione (int. 221).