Torna alle circolari

Dichiarazioni doganali di importazione - Obbligo di compilazione del campo 2 dal 5 maggio 2020

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli comunica con nota prot. n. 32879/RU del 20.2.2020, che a partire da martedì 5 maggio 2020, sarà obbligatoria la compilazione del campo 2 (Speditore/Esportatore) nelle dichiarazioni doganali di importazione. Tale intervento si rende necessario per migliorare ulteriormente l’analisi automatizzata del rischio e, conseguentemente, ridurre l’incidenza dei controlli all’atto dello sdoganamento.

 

L’obbligatorietà riguarda la compilazione di tutti i sottocampi della casella 2; in particolare:

  1. nel sottocampo 2.1, va indicato il codice del Paese che ha rilasciato il numero di identificazione indicato nel successivo campo 2.2;

  2. nel sottocampo 2.2, va indicato il codice EORI eventualmente attribuito all’esportatore estero. Se l’esportatore non è registrato in EORI, indicare, se noto, il codice di identificazione attribuito dal Paese Terzo di appartenenza (TIN), in caso contrario il codice "0";

  3. per quanto riguarda il sottocampo 2.3, il nome/ragione sociale da indicare è quello del cedente estero che ha emesso la fattura allegata al DAU.

 

Rivolgersi a

Area internazionalizzazione (int. 221).