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COVID-19: aggiornamento sul tema delle deroghe all'obbligo di quarantena o di tampone per chi entra o ritorna in Italia dall'estero

Il Ministero della Salute con ordinanza del 30 marzo 2021 ha aggiornato la disciplina dei rientri dai Paesi di cui all’elenco C del DPCM 2 marzo 2021 a partire dal 1° aprile e sino al 6 aprile prossimo.

 

L'ordinanza prevede che chi arriva in Italia da un Paese dell’Unione europea dovrà sottoporsi a tampone, rimanere in isolamento fiduciario per 5 giorni e sottoporsi ad un nuovo tampone al termine dell'isolamento.

 

Rimangono invariati gli obblighi di comunicazione ad ATS, di Autodichiarazione e di Autocertificazione e in caso di sintomi.

 

La nuova regola vale fino al 6 Aprile e si aggiunge al quadro di regole per i rientri all'estero che rimane invariato.

 

 

DEROGHE PER MOTIVI DI LAVORO REGOLATI DA SPECIALI PROTOCOLLI DI SICUREZZA.

 

Oltre alla già esistente possibilità di viaggiare in "eccezione" per le 120 ore, Il Ministero della Salute comunica l’aggiornamento delle procedure per le deroghe rilasciate dal Ministero della salute per gli ingressi per motivi di lavoro regolati da speciali protocolli di sicurezza approvati dall’autorità sanitaria (art. 51, co. 7, lett. d) e gli ingressi per ragioni non differibili, previa autorizzazione del Ministero della salute e con obbligo di tampone (art. 51, co. 7, lett. e).

 

Ai fini del rilascio delle deroghe di cui al precedente punto 3), il Ministero della salute ha impostato la seguente procedura:

  • la richiesta di deroga può essere presentata dal viaggiatore/Ente/Società Organizzatrice;
  • la richiesta deve essere trasmessa almeno 7 giorni prima della data di ingresso in Italia all’indirizzo e-mail: coordinamento.usmafsasn@sanita.it (non è possibile inviare richieste per eventi programmati oltre la data di efficacia del DPCM vigente; si segnala che il DPCM 2 marzo 2021 è efficace fino al 6 aprile p.v.).

 

La documentazione da fornire a corredo della richiesta è molto dettagliata (es. data di arrivo, mezzo di trasporto usato - numero del volo/numero di targa - punto di accesso in Italia, itinerario di viaggio, documenti di identità).

 

Al riguardo, viene precisato che nel caso di ingresso per motivi di lavoro, è necessario produrre la lettera di invito da parte dell’organizzatore dell'evento e la lettera della società, firmata dal legale rappresentante, che certifichi e confermi le necessità lavorative in Italia. 

 

Nel caso di trasferte lavorative di dipendenti che lavorano in Italia in sedi estere, la deroga verrà concessa a coloro i quali abbiano la necessità, una volta tornati in Italia, di riprendere la propria attività lavorativa fisicamente in azienda e subito dopo il ritorno in Italia; in caso di valutazione positiva della richiesta, il Ministero trasmetterà le linee guida alle quali il viaggiatore internazionale deve attenersi per beneficiare della deroga. Il viaggiatore dovrà avere cura di portare con sé la comunicazione dell'ufficio che ha trasmesso il protocollo, l’autodichiarazione sottoscritta a testimonianza dell’applicazione delle linee guida con l’esito del test negativo (effettuato nelle 48 ore prima dell’ingresso in Italia) da mostrare eventualmente all’autorità frontaliera o all’autorità sanitaria.

 

 

Rivolgersi a

Area Internazionalizzazione (int. 221)