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Coronavirus - Le regole per gli spostamenti da/verso l'estero in vigore fino al 15 dicembre 2021


Il Ministro della Salute ha disposto con l’Ordinanza del 22 ottobre scorso le regole per l’ingresso in Italia dall’estero, che si applicano dal 26 ottobre al 15 dicembre 2021.

 

Il provvedimento ha mantenuto invariate le misure di ingresso in Italia dall’estero ed equiparato gli ingressi da Bangladesh, Brasile India e Sri Lanka a quelle degli altri Paesi dell’elenco E. Riportiamo di seguito la sintesi delle principali disposizioni.

 

Ingressi o rientri da Paesi dell’elenco A (San Marino e Città del Vaticano)

Gli spostamenti da e per la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano elenco A) - non sono soggetti a limitazioni né a obblighi di dichiarazione. I certificati di vaccinazione e di guarigione emessi da questi Stati sono considerati equivalenti a quelli italiani anche ai fini degli utilizzi del Green pass.

 

Ingressi o rientri da Paesi dell’elenco C

La lista di Stati e territori di cui all'elenco C dell'Allegato 20 al DPCM 2 marzo 2021 è stata modificata e l’ingresso dai Paesi di tale elenco è consentito alle seguenti condizioni:

  • presentazione del Passenger Locator Form in formato digitale mediante visualizzazione dal proprio dispositivo mobile oppure in copia cartacea stampata;
  • presentazione delle Certificazioni verdi COVID-19 che attestino vaccinazione, guarigione o esito negativo di tampone eseguito nelle 48 ore precedenti l’ingresso.

 

In mancanza di tali documenti è previsto l’obbligo di isolamento fiduciario per un periodo di 5 giorni e l’effettuazione di un ulteriore tampone alla fine dell’isolamento.

 

Ingressi o rientri da Paesi dell’elenco D

Gli spostamenti verso questi Paesi sono consentiti senza limitazioni (dunque anche per turismo), fatte salve eventuali disposizioni adottate a livello regionale.

Anche la lista di Stati e territori di cui all'elenco D è stata modificata e l’ingresso dai Paesi di tale elenco è consentito alle seguenti condizioni:

  • presentazione del Passenger Locator Form in formato digitale mediante visualizzazione dal proprio dispositivo mobile oppure in copia cartacea stampata;
  • presentazione della Certificazione verde COVID-19 rilasciata, al termine del prescritto ciclo, a seguito di avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, ovvero di una certificazione rilasciata dalle autorità sanitarie competenti a seguito di una vaccinazione validata dall'EMA. Le persone che hanno soggiornato o transitato, nei 14 giorni antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, in Canada, Giappone e Stati Uniti d’America, possono, altresì, esibire la certificazione verde COVID-19 di avvenuta guarigione ovvero la certificazione rilasciata dalle autorità sanitarie competenti attestante l’avvenuta guarigione. Le certificazioni possono essere esibite in formato digitale o cartaceo;
  • presentazione della certificazione di esito negativo di test molecolare o antigenico da effettuarsi nelle settantadue ore antecedenti all'ingresso in Italia. Il termine è ridotto a quarantotto ore per gli ingressi dal Regno Unito.

 

In mancanza di tali documenti è previsto l’obbligo di isolamento fiduciario per un periodo di 5 giorni e l’effettuazione di un ulteriore tampone alla fine dell’isolamento.

 

Ingressi o rientri da Paesi dell’elenco E

L’Ordinanza conferma anche le regole per gli spostamenti da e per i Paesi di cui all’elenco E), che comprende gli Stati non ricompresi in nessun altro elenco. Ricordiamo che i viaggi da e verso questi paesi sono consentiti solo per i seguenti motivi o condizioni:

  • esigenze lavorative;
  • assoluta urgenza;
  • esigenze di salute;
  • esigenze di studio;
  • rientro presso domicilio, abitazione o residenza propri o di persona, anche non convivente, con la quale vi è una comprovata e stabile relazione affettiva.

 

Per l’ingresso in Italia provenendo da questi Paesi sono necessari:

  • presentazione del Passenger Locator Form in formato digitale mediante visualizzazione dal proprio dispositivo mobile oppure in copia cartacea stampata
  • presentazione della certificazione di esito negativo di test molecolare o antigenico da effettuarsi nelle 72 ore antecedenti l'ingresso in Italia.
  • isolamento di dieci giorni e tampone di fine isolamento.

 

Eccezioni

Fermo restando la compilazione del Passenger Locator Form o, qualora non fosse possibile, dell’apposita autocertificazione cartacea e in assenza di sintomi compatibili con il Covid-19, gli obblighi, ove previsti, di Certificazione Verde Covid, di test molecolare o antigenico nelle 48 o 72 ore precedenti e di isolamento fiduciario di 5 o 10 giorni con successivo test molecolare o antigenico non si applicano, tra gli altri:

  • all’equipaggio dei mezzi di trasporto ed al personale viaggiante
  • ai movimenti da e per la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano
  • a chiunque fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle 120 ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza
  • ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale
  • a chiunque rientra con mezzo privato in Italia a seguito di una permanenza di non più di 48 ore a non oltre 60 km di distanza dal luogo di residenza, domicilio o abitazione o che permanga non più di 48 ore in località del territorio nazionale situate a non oltre 60 km di distanza dal luogo di residenza, domicilio o abitazione (in questo caso non si applica nemmeno l’obbligo di PLF).

 

Fermo restando la compilazione del Passenger Locator Form o, qualora non fosse possibile, dell’apposita autocertificazione cartacea e di sottoposizione a tampone entro le 48/72 ore, ove previsto, e in assenza di sintomi compatibili con il Covid-19, l’obbligo di sottoporsi a quarantena con successivo test molecolare o antigenico non si applica, tra gli altri:

  • al personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all'estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore
  • agli ingressi per motivi di lavoro regolati da speciali protocolli di sicurezza, approvati dalla competente autorità sanitaria;
  • a chi fa ingresso in Italia mediante i c.d. voli “Covid-tested” ai sensi dell’ordinanza del Ministro della salute 23 novembre 2020. In particolare, che possono accedere ai voli “Covid-tested” esclusivamente i passeggeri che nei 14 giorni precedenti all’imbarco non hanno soggiornato o transitato in Paesi classificati in elenco E o in Paesi per i quali sono vigenti specifiche misure restrittive disposte con Ordinanza del Ministro della Salute
  • agli ingressi per competizioni sportive di interesse nazionale.

 

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito web del Ministero della Salute.

 

L’Ordinanza stabilisce anche l’equivalenza ai fini dell’ingresso in Italia delle certificazioni rilasciate dalle autorità sanitarie di Canada, Giappone, Israele, Regno Unito e Stati Uniti alle certificazioni verdi italiane e le esenzioni dall’obbligo di tampone o isolamento fiduciario per i minori e i bambini al di sotto di 6 anni.

 

Rivolgersi a

Area internazionalizzazione (int. 221) e Area Ambiente e Sicurezza (int. 205).