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Coronavirus Fase 3 - Le restrizioni sui viaggi all'estero e le norme per l'ingresso in Italia - Aggiornamento

A seguito della proroga dello stato di emergenza al 31 gennaio 2021; il 13 ottobre 2020 è stato varato un nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM), in vigore dal 14 ottobre al 13 novembre 2020, che riprende e in parte modifica la disciplina in tema di spostamenti da/per l’estero già contenuta nei precedenti DPCM e nelle Ordinanze adottate dal Ministro della Salute (cfr. nostra Circolare n. 624 del 08/10/2020).

 

In particolare, sono state stabilite specifiche misure e differenti limitazioni sulla base di una serie di elenchi di Paesi che sono contenuti nell’Allegato 20 del suddetto DPCM (in allegato) e che riepiloghiamo di seguito:

 

  1. Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano - nessuna limitazione agli spostamenti da/per i Paesi dell’elenco A; non è richiesta nemmeno l’autocertificazione all’ingresso in Italia.

  2. Austria, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Slovacchia, Slovenia, Svezia, Ungheria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia (incluse isole Svalbard e Jan Mayen), Svizzera, Andorra, Principato di Monaco – gli spostamenti da/per questi Paesi restano consentiti senza motivazione e senza isolamento al rientro. Chiunque fa ingresso in Italia (indipendentemente dalla durata o motivazione del viaggio) da Paesi B deve però obbligatoriamente compilare un’autodichiarazione. Nel caso di soggiorno/transito, nei 14gg. precedenti l’ingresso in Italia, in uno o più Stati di cui agli elenchi D, E o F, è obbligatorio: stare in isolamento fiduciario per 14gg; segnalare l’ingresso all’ASL competente, raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato (consentito il transito aeroportuale, senza uscire dalle zone dedicate dell’aerostazione) e, in caso di arrivo in Italia per via aerea ed utilizzo di ulteriore volo per raggiungere la destinazione finale, riportare nell’autodichiarazione il codice identificativo del titolo di viaggio.

  3. Belgio, Francia (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ma esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo, che rientrano in elenco E), Paesi Bassi (esclusi i territori situati al di fuori del continente europeo, che rientrano nell’elenco E), Repubblica Ceca, Spagna (inclusi i territori nel continente africano), Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord (incluse le isole del Canale, Gibilterra, l’isola di Man e le basi britanniche nell’isola di Cipro ma esclusi i territori al di fuori del continente europeo, che rientrano in elenco E) - chiunque fa ingresso in Italia (indipendentemente dalla durata o dalla motivazione del viaggio) dai Paesi dell’elenco C, vi abbia soggiornato/transitato nei 14gg. precedenti l’ingresso in Italia, deve obbligatoriamente compilare un’autodichiarazione e segnalare l’ingresso in Italia all’ASL competente anche se asintomatico. Deve inoltre obbligatoriamente scegliere se:

  • presentare – al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli dell’attestazione di essersi sottoposti- esito negativo di test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone nelle 72h antecedenti all’ingresso nel territorio italiano oppure

  • sottoporsi a test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48h dall’ingresso nel territorio italiano presso l’ASL di riferimento (in attesa di sottoporsi al test presso l’ASL le persone sono sottoposte a isolamento fiduciario presso la propria abitazione o dimora). Nel caso di soggiorno/transito, nei 14gg precedenti l’ingresso in Italia, da uno o più Stati di cui agli elenchi D, E o F, è obbligatorio anche stare in isolamento fiduciario per 14gg e raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato (consentito il transito aeroportuale, senza uscire dalle zone dedicate dell’aerostazione) e, in caso di arrivo in Italia per via aerea ed utilizzo di ulteriore volo per raggiungere la destinazione finale, riportare nell’autodichiarazione il codice identificativo del titolo di viaggio. 

D. Australia, Canada, Georgia, Giappone, Nuova Zelanda, Romania, Ruanda, Repubblica di Corea, Tailandia, Tunisia, Uruguay - chiunque fa ingresso in Italia (indipendentemente dalla durata o dalla motivazione del viaggio) da Paesi dell’elenco D, abbia soggiornato/transitato nei 14gg precedenti l’ingresso in Italia in Paesi D, E o F, deve obbligatoriamente: compilare un’autodichiarazione; stare in isolamento fiduciario per 14gg., segnalare l’ingresso all’ASL competente anche se asintomatico; raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato (consentito il transito aeroportuale, senza uscire dalle zone dedicate dell’aerostazione) e, in caso di arrivo in Italia per via aerea ed utilizzo di ulteriore volo per raggiungere la destinazione finale, riportare nell’autodichiarazione il codice identificativo del titolo di viaggio.

E. Tutti gli Stati e territori non espressamente indicati in altro elenco - gli spostamenti da/per i Paesi dell’elenco E sono consentiti solo in presenza di precise motivazioni, quali: lavoro, motivi di salute o di studio, assoluta urgenza, rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Non sono quindi consentiti spostamenti per turismo. L’ingresso in Italia da Paesi E è sempre consentito ai cittadini italiani/UE/Schengen/UK/Andorra/Monaco/S. Marino/Vaticano e loro familiari, ai titolari di regolare di permesso di soggiorno e loro familiari, a chi ha una relazione affettiva comprovata e stabile (anche se non conviventi) con cittadini italiani/UE/Schengen o con persone fisiche legalmente residenti in Italia (soggiornanti di lungo periodo), che debbano raggiungere l’abitazione/domicilio/residenza del partner (in Italia). All’ingresso/rientro in Italia da questi Paesi, è necessario compilare un’autodichiarazione nella quale si deve indicare la motivazione che consente l’ingresso/rientro, che va mostrata, insieme ad eventuale documentazione di supporto, al personale preposto ad effettuare i controlli. Si può raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato (è consentito il transito aeroportuale, senza uscire dalle zone dedicate dell’aerostazione). È inoltre necessario segnalare l’ingresso all’ASL competente anche se asintomatici e sottoporsi a isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria per 14 giorni; in caso di arrivo in Italia per via aerea ed utilizzo di ulteriore volo per raggiungere la destinazione finale, occorre riportare nell’autodichiarazione il codice identificativo del titolo di viaggio.

 

F. Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, Kuwait, Macedonia del nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica Dominicana (a decorrere dal 9 luglio 2020), Kosovo, Montenegro (a decorrere dal 16 luglio 2020), Colombia (a decorrere dal 13 agosto 2020) - gli spostamenti dall’Italia verso Paesi dell’elenco F sono consentiti SOLO per precise motivazioni, da segnalare nell’apposita autodichiarazione al rientro in Italia, quali: lavoro, motivi di salute o di studio, assoluta urgenza, rientro presso domicilio/abitazione/residenza (non per turismo). L’ingresso in Italia da Paesi F, dopo avervi soggiornato o transitato negli ultimi 14gg., è consentito ai cittadini italiani/UE/Schengen/UK/Andorra/Monaco/S. Marino/Vaticano e loro familiari, ai titolari di regolare di permesso di soggiorno e loro familiari, purché con residenza anagrafica in Italia da data anteriore a quella in cui i suddetti Paesi sono stati inclusi nell’elenco F e con obbligo di presentare – al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli – esito negativo di test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone nelle 72h antecedenti all’ingresso nel territorio italiano. Inoltre, è obbligatorio stare in isolamento fiduciario per 14gg.; segnalare l’ingresso all’ASL competente anche se asintomatici, raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato (consentito il transito aeroportuale, senza uscire dalle zone dedicate dell’aerostazione) e, in caso di arrivo in Italia per via aerea ed utilizzo di ulteriore volo per raggiungere la destinazione finale, riportare nell’autodichiarazione il codice identificativo del titolo di viaggio.

 

Per quanto riguarda la comunicazione da farsi al Dipartimento di Prevenzione Sanitaria dell’ATS, segnaliamo di seguito il link al sito web dell'ATS di Milano Città Metropolitana.

 

Eccezioni

Come stabilito dalle disposizioni dell’art. 6 commi 7 e 8 del DPCM 13/10/2020, a condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e che non ci siano stati soggiorni o transiti in uno o più Paesi di cui all’elenco F nei 14 gg. antecedenti all’ingresso in Italia, fermi restando gli obblighi di autodichiarazione, presentazione del risultato negativo di un test molecolare o antigenico (ove previsto), nonché di comunicazione alla ASL del proprio ingresso sul territorio nazionale, le disposizioni relative all’obbligo di isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria, all’utilizzo del mezzo privato per raggiungere la destinazione finale e all’obbligo di tampone NON si applicano:

  1. a chiunque (indipendentemente dalla nazionalità) fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle 120 ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza, con l’obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario – es. Un cittadino della Repubblica Ceca e da lì proveniente, senza altri soggiorni o transiti nei 14 giorni precedenti, che debba entrare in Italia per motivi di salute con una permanenza in Italia di 4 giorni, può entrare senza obbligo di test molecolare o antigenico (solo se la permanenza in Italia non supera i 5 giorni in totale);
  2. a chiunque (indipendentemente dalla nazionalità) transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a 36 ore, con l’obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario;
  3. ai cittadini e ai residenti degli Stati e territori di cui agli elenchi A, B, C e D che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavorosalvo che nei 14gg. precedenti l’ingresso in Italia abbiano soggiornato/transitato in uno o più Paesi C (nel qual caso, è comunque obbligatorio sottoporsi a test molecolare o antigenico) – es. Il cittadino italiano residente in Belgio che deve rientrare in Italia per comprovati motivi di lavoro deve sottoporsi in ogni caso a test molecolare o antigenico;
  4. all’ingresso/uscita dal territorio nazionale di lavoratori transfrontalieri per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;
  5. agli spostamenti all’estero di personale di imprese/enti aventi sede legale/secondaria in Italia per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore;
  6. all'equipaggio dei mezzi di trasporto;
  7. al personale viaggiante;
  8. agli ingressi per motivi di lavoro regolati da speciali protocolli di sicurezza, approvati dalla competente autorità sanitaria;
  9. agli ingressi per ragioni non differibili, inclusa la partecipazione a manifestazioni sportive e fieristiche di livello internazionale, previa specifica autorizzazione del Ministero della salute e con obbligo di presentare al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli dell'attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo.

 

In qualunque caso, in caso di insorgenza di sintomi Covid-19, resta fermo l’obbligo per chiunque di segnalare tale situazione con tempestività all’Autorità sanitaria e di sottoporsi ad isolamento. Possono ancora essere disposte restrizioni per specifiche aree del territorio nazionale italiano o limitazioni in relazione alla provenienza da determinati Stati e territori esteri.

Le singole Regioni potrebbero pertanto imporre a chi proviene da alcuni Stati o territori esteri il rispetto di particolari obblighi e pertanto si raccomanda di verificare eventuali disposizioni aggiuntive da parte delle Regioni di destinazione, contattandole direttamente o visitandone i rispettivi siti web.

 

Restrizioni all’ingresso nei Paesi esteri

In allegato trasmettiamo una tabella con i link dei diversi siti web delle Autorità italiane e straniere da cui è possibile verificare la situazione in tempo reale sulle norme di ingresso nei vari Paesi esteri (in rosso sono evidenziate le ultime variazioni), aggiornato al 13 ottobre. Prima di intraprendere un viaggio all’estero, si raccomanda pertanto di verificare quali sono le regole stabilite nel Paese di destinazione e negli eventuali Paesi di transito.

 

In generale, per le TRASFERTE DI LAVORO, si consiglia di:

  • date le repentine variazioni, verificare tempestivamente con le varie compagnie aeree il piano voli/orari, le condizioni di rimborso ed eventuali richieste (molte compagnie di trasporto richiedono ad es. un certificato di esito negativo al test RT-PCR);
  • anche ove non obbligatorio, stipulare, prima della partenza, una polizza assicurativa che preveda la copertura delle spese mediche per Covid-19 e l’eventuale rimpatrio in aereo (o trasferimento in altro Paese);
  • avere sempre con sé, anche ove non richiesta, idonea documentazione comprovante la necessità lavorativa alla base dello spostamento (ad es. lettera di invito del cliente/fornitore straniero);
  • ove richiesto, esito negativo di test per l’ingresso in Paese estero rilasciato da laboratorio accreditato in Italia (salvo differenti specifiche);
  • verificare le eventuali normative del Paese di destinazione per distacco temporaneo e trasferte dei lavoratori.

 

Rivolgersi a

Area internazionalizzazione (int. 221).