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Coronavirus Fase 3 - Le restrizioni sui viaggi all'estero e le norme per l'ingresso in Italia - Aggiornamento

In relazione alle misure di contenimento dell’emergenza Covid-19 che impattano sia sugli spostamenti delle persone che sui trasporti di merci, alleghiamo un riepilogo delle misure restrittive applicate dai vari Paesi esteri, aggiornato al 26 agosto.

 

La tabella contiene i link ai diversi siti web delle Autorità italiane e straniere da cui è possibile verificare la situazione in tempo reale (in rosso sono evidenziate le ultime variazioni).

 

Prima di intraprendere un viaggio all’estero, si raccomanda di verificare quali sono le regole stabilite nel Paese di destinazione e negli eventuali Paesi di transito. Per le TRASFERTE DI LAVORO, si consiglia di verificare tempestivamente il piano voli e le condizioni di rimborso con le varie compagnie aeree, viste le repentine variazioni, e, anche ove non obbligatorio, di stipulare prima della partenza una polizza assicurativa che preveda la copertura delle spese mediche per COVID-19 e l’eventuale rimpatrio in aereo (o trasferimento in altro Paese).

 

 

Ingressi in Italia – Ultimi aggiornamenti

 

A seguito della proroga dello stato di emergenzafino al 15/10/2020, per quanto concerne le norme sugli spostamenti da/per l’estero gli artt. 4, 5, 6 del DPCM 07/08/2020, in vigore fino al 7 settembre 2020, individuano 6 elenchi di Paesi:

 

A – San Marino e Città del Vaticano: nessuna limitazione agli spostamenti.

 

B – PAESI UE (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Svezia, Ungheria, tranne Croazia, Grecia, Malta, Spagna, Romania e Bulgaria), SCHENGEN (Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera), Regno Unito e Irlanda del Nord, Andorra, Principato di Monaco: gli spostamenti sono consentiti senza necessità di motivazione, quindi anche per TURISMO, e senza obbligo di isolamento al rientro. Rimane l’obbligo di compilare l’apposita autodichiarazione e di isolamento fiduciario di 14gg se si è stati in un Paese diverso da quelli di sopra elencati nei 14gg. precedenti l’ingresso in Italia.

Croazia, Grecia, Malta, Spagna: in base all’Ordinanza Min. Salute del 12/08/2020, oltre a quanto già previsto per i Paesi UE, chi entra/rientra in Italia da questi Paesi (dopo soggiorno o anche solo transito) fino a nuovo ordine, deve comunicare l’ingresso in Italia al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria competente, e deve anche:

  • presentare attestazione di essersi sottoposto, nelle 72 ore precedenti l’ingresso in Italia, a test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo; oppure
  • sottoporsi a test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, all’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine (ove possibile) o entro 48 ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’ASL di riferimento.

L’Ordinanza n. 597 di Regione Lombardia del 15 agostodispone che le persone residenti o domiciliate, anche temporaneamente, in Lombardia che rientrano nel territorio regionale dal 15 agosto fino al 10 settembre da Croazia, Grecia, Malta e Spagna, devono:

  • comunicare il proprio ingresso in Lombardia all’Agenzia di Tutela della Salute (ATS)del territorio in cui si intende risiedere;
  • sottoporsi a test molecolare o antigenico. In attesa di effettuare il test, le persone non devono sottostare all’isolamento fiduciario, ma devono utilizzare la mascherina in tutti i contatti sociali, limitare gli spostamenti allo stretto necessario (comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o salute) e osservare rigorosamente tutte le misure igienico sanitarie come indicate dall’allegato 19 del DPCM del 7 agosto.

Per quanto riguarda la comunicazione da farsi al Dipartimento di Prevenzione Sanitaria dell’ATS, segnaliamo di seguito il link al sito web dell'ATS di Milano Città Metropolitana.

 

C – Bulgaria e Romania: sono consentiti gli spostamenti per qualsiasi motivo da/per questi Paesi ma, al rientro in Italia, vige l’obbligo di isolamento fiduciario per 14gg. e sorveglianza sanitaria comunicando l’ingresso in Italia all’ASL competente. É inoltre necessario compilare l’apposita autodichiarazionee si può raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato (è consentito il transito aeroportuale, senza uscire dalle zone dedicate dell’aerostazione).

 

D – Australia, Canada, Georgia, Giappone, Nuova Zelanda, Ruanda, Repubblica di Corea, Thailandia, Tunisia, Uruguay: sono consentiti (salvo che i viaggiatori non provengano da Paesi dai quali è temporaneamente vietato l’ingresso in Italia) gli spostamenti da/per questi Paesi senza necessità di motivazione, quindi anche per turismo. Tuttavia, al rientro in Italia, è necessario sottoporsi ad isolamento fiduciario per 14gg. e sorveglianza sanitaria comunicando l’ingresso in Italia all’ASL competente. É inoltre necessario compilare l’apposita autodichiarazione e si può raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato (è consentito il transito aeroportuale, senza uscire dalle zone dedicate dell’aerostazione).

 

E – Resto del mondo: gli spostamenti da/per il resto del mondo sono consentiti solo in presenza di precise motivazioni, quali lavoro, motivi di salute o di studio, assoluta urgenza, rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Non sono quindi consentiti spostamenti per turismo. Il rientro in Italia da questo gruppo di Paesi è sempre consentito ai cittadini italiani/UE/Schengen e loro familiari, ai titolari di regolare di permesso di soggiorno e loro familiari. Al rientro in Italia da questi Paesi, è necessario sottoporsi ad isolamento fiduciario per 14gg. e sorveglianza sanitaria comunicando l’ingresso in Italia all’ASL competente. É inoltre necessario compilare l’apposita autodichiarazione e si può raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato (è consentito il transito aeroportuale, senza uscire dalle zone dedicate dell’aerostazione).

 

F – Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, Kuwait, Macedonia del Nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica Dominicana: da questi Paesi è ancora in vigore un divieto di ingresso in Italia, con l’eccezione dei cittadini UE e loro familiari che abbiano la residenza anagrafica in Italia da prima del 9 luglio 2020. Gli spostamenti dall’Italia verso questi Paesi sono consentiti solo in presenza di precise motivazioni: lavoro, motivi di salute o di studio, assoluta urgenza, rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Non sono consentiti spostamenti per turismo.

Kosovo, Montenegro, Serbia: da questi Paesi è ancora in vigore un divieto di ingresso, con l’eccezione dei cittadini UE e loro familiari che abbiano la residenza anagrafica in Italia da prima del 16 luglio 2020.

Colombia: da questo Paese è in vigore un divieto di ingresso (ex Ordinanza Min. Salute 12/08/2020), con l’eccezione dei cittadini UE e loro familiari che abbiano la residenza anagrafica in Italia da prima del 13 agosto 2020.

Al rientro in Italia da tutti questi Paesi, è necessario sottoporsi ad isolamento fiduciario per 14gg. e sorveglianza sanitaria comunicando l’ingresso in Italia all’ASL competente. É inoltre necessario compilare l’apposita autodichiarazione nella quale si deve indicare la motivazione che consente il rientro (possesso di cittadinanza UE/Schengen o condizione di familiare di cittadino UE e residenza in Italia) e si può raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato (è consentito il transito aeroportuale, senza uscire dalle zone dedicate dell’aerostazione).

 

L’obbligo di isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria per chi proviene da Paesi esteri, ad eccezione di quelli degli elenchi A e B (e di tampone per Croazia, Grecia, Malta e Spagna), non si applica:

  • all'equipaggio dei mezzi di trasporto e al personale viaggiante;
  • agli ingressi per motivi di lavoro regolati da speciali protocolli di sicurezza, approvati dalla competente autorità sanitaria.

 

Inoltre, qualora non insorgano sintomi di COVID-19 e non ci siano stati soggiorni o transiti in uno o più Paesi di cui agli elenchi C (Romania e Bulgaria) e F nei 14 giorni antecedenti all’ingresso in Italia, fermi restando gli obblighi di cui all’articolo 5 del DPCM (compilazione di apposita dichiarazione), le disposizioni relative all’obbligo di isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria e all’utilizzo del mezzo privato per raggiungere la destinazione finale (e di tampone per Croazia, Grecia, Malta e Spagna) NON si applicano, tra gli altri:

  • a chiunque (indipendentemente dalla nazionalità) fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle 120 ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza
  • a chiunque (indipendentemente dalla nazionalità) transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a 36 ore;
  • ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;
  • al personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all'estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore.

 

Il DPCM 7 agosto 2020 prevede infine che possano essere disposte limitazioni per specifiche aree del territorio nazionale o specifiche limitazioni in relazione alla provenienza da specifici Stati e territori esteri.

Le singole Regioni potrebbero pertanto imporre a chi proviene da alcuni Stati o territori esteri il rispetto di particolari obblighi. Prima di partire per rientrare in Italia, si raccomanda di verificare eventuali disposizioni aggiuntive da parte delle Regioni di destinazione, contattandole direttamente o visitandone i rispettivi siti web

 

Rivolgersi a

Area Internazionalizzazione (int. 221).