In relazione alle misure di contenimento dell’emergenza Covid-19 che impattano sia sugli spostamenti delle persone che sui trasporti di merci, alleghiamo un riepilogo delle misure restrittive applicate dai vari Paesi esteri, aggiornato al 10 luglio.
La tabella contiene i link ai diversi siti web delle Autorità italiane e straniere da cui è possibile verificare la situazione in tempo reale (in rosso sono evidenziate le ultime variazioni).
Prima di intraprendere un viaggio all’estero, si raccomanda di verificare quali sono le regole stabilite nel Paese di destinazione e negli eventuali Paesi di transito.
Ingressi in Italia – Ultimi aggiornamenti
Dal 9 al 14 luglio è vietato l’ingresso in Italia alle persone che, nei 14 giorni antecedenti, hanno soggiornato o sono transitate per uno dei seguenti Paesi: Armenia, Bahrein, Bangladesh, Brasile, Bosnia Erzegovina, Cile, Kuwait, Macedonia del nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica dominicana. L’unica eccezione al divieto è ammessa solo per cittadini italiani, di uno Stato UE, di un Paese parte dell’accordo di Schengen, del Regno Unito, di Andorra, del Principato di Monaco, della Repubblica di San Marino o dello Stato della Città del Vaticano e per i loro stretti familiari (discendenti e ascendenti conviventi, coniuge, parte di unione civile, partner stabile), a condizione che siano residenti anagraficamente in Italia da data anteriore al 9 luglio 2020.
Chiunque entra in Italia da qualsiasi località estera è tenuto a consegnare al vettore o alle forze di polizia in caso di controlli un’autodichiarazione secondo il modello in allegato.
Ricordiamo che dal 1° luglio:
- sono consentiti liberamente gli spostamenti da e per Stati membri dell’Unione Europea, Stati parte dell’accordo di Schengen (gli Stati non UE parte dell’accordo di Schengen sono: Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera), Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano. Chi entra da questi Paesi non dovrà più giustificare le ragioni del viaggio e non è sottoposto all’obbligo di isolamento fiduciario per 14 giorni all’ingresso in Italia (salvo che non abbia soggiornato in un Paese diverso da questi nei 14 giorni anteriori all’ingresso in Italia);
- sono consentiti liberamente anche gli spostamenti per l’Italia dei residenti nei seguenti Paesi (salvo che non provengano da Paesi dai quali è temporaneamente vietato l’ingresso in Italia): Algeria, Australia, Canada, Georgia, Giappone, Montenegro, Marocco, Nuova Zelanda, Ruanda, Serbia, Repubblica di Corea, Tailandia, Tunisia, Uruguay. In questi casi non è più necessario giustificare le ragioni del viaggio. Ai cittadini residenti in questi 14 Stati, continua comunque ad applicarsi in Italia l’obbligo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario con le modalità di cui agli articoli 4 e 5 del DPCM 11 giugno 2020, fatte salve le eccezioni illustrate rispettivamente al comma 9 e 10 dei suddetti articoli.
Per ulteriori informazioni sugli spostamenti da/per l’estero, si rinvia alle FAQ pubblicate sul sito della Farnesina al seguente link.
Rivolgersi a
Area internazionalizzazione (int. 221).