Il DPCM 2 marzo 2021, agli articoli 49, 50 e 51, riconferma il quadro degli adempimenti per gli spostamenti da e per l'estero e il raggruppamento dei Paesi negli elenchi A, B, C, D ed E (Allegato 20). Le misure potranno essere rimodulate con ulteriori Ordinanze del Ministero della Salute, oltre a quelle già in vigore (9 gennaio 2021 e 13 febbraio 2021 - Gran Bretagna, Brasile e Austria).
Come già stabilito nel precedente Decreto, resta confermata la possibilità di spostarsi da e per l'estero per esigenze lavorative pur se nel rispetto degli obblighi di dichiarazione dei dati necessari al tracciamento degli spostamenti e delle disposizioni in tema di sorveglianza sanitaria, accertamenti e isolamento fiduciario.
Approfondimento
Di seguito illustriamo le misure per gli spostamenti da/verso i diversi Paesi elencati nel nuovo Allegato 20 del DPCM 2 marzo 2021:
Elenco A
Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano: nessuna limitazione né autocertificazione all’ingresso in Italia.
Elenco B
Stati e territori europei a basso rischio epidemiologico verranno eventualmente individuati, tra quelli di cui all’elenco C, con apposita Ordinanza del Ministro della Salute, per i quali vigerà l’obbligo di autocertificazione (con allegato da firmare per presa visione) all’ingresso in Italia. Al momento nessuno Stato è in questo elenco.
Elenco C
Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Francia (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo, che rientrano invece in elenco E), Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo, che rientrano in Elenco E), Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna (inclusi territori nel continente africano), Svezia, Ungheria, Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco:
Obbligo di autocertificazione (con allegato da firmare per presa visione) all’ingresso in Italia e di segnalazione all’ATS, nonché presentazione di attestazione di essersi sottoposti a tampone con esito negativo nelle 48 ore precedenti l’ingresso in Italia, in mancanza della quale è necessario osservare un periodo di 14 giorni di quarantena, salvo le eccezioni previste all’art. 51 comma 7) del DPCM.
Elenco D
Australia, Giappone, Nuova Zelanda, Repubblica di Corea, Ruanda, Singapore, Tailandia: obbligo di autocertificazione (con allegato da firmare per presa visione) dell’ingresso in Italia e di segnalazione all’ATS, raggiungere la propriadestinazione finale in Italia solo con mezzo privato (è consentito il transito aeroportuale, senza uscire dalle zone dedicate dell’aerostazione), isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria per 14 giorni, salvo le eccezioni previste all’art. 51 comma 7) del DPCM.
Elenco E
Resto del mondo (tutti gli Stati e territori non espressamente menzionati in altri elenchi): gli spostamenti (in uscita/entrata e transito) sono consentiti solo per lavoro, motivi di salute o di studio, assoluta urgenza, rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza - art. 49 comma 1) del DPCM.
All’ingresso in Italia ènecessario compilare un’autodichiarazione (con allegato da firmare per presa visione) nella quale si deve indicare la motivazione che consente l’ingresso/il rientro, raggiungere la propriadestinazione finale in Italia solo con mezzo privato (è consentito il transito aeroportuale, senza uscire dalle zone dedicate dell’aerostazione), fare la segnalazione all’ATS e sottoporsi a isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria per 14 giorni, salvo le eccezioni previste all’art. 51 comma 7) del DPCM.
Il DPCM 2 marzo 2021 conferma e integra le disposizioni delle Ordinanze del Ministro della Salute previste per i seguenti Paesi:
- Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
L’Ordinanza 9 gennaio 2021 ha previsto restrizioni agli ingressi per coloro che hanno soggiornato o transitato nei 14 giorni antecedenti l'ingresso in Italia nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord. Maggiori informazioni sono disponibili alla sezione dedicata del sito web del Ministero della Salute. - Brasile
L’Ordinanza 13 febbraio 2021 dispone il divieto di ingresso in Italia per tutti coloro che provengono dal Brasile o che vi abbiano soggiornato/transitato nei 14 giorni precedenti l’ingresso in Italia. Maggiori informazioni sono disponibili alla sezione dedicata del sito web del Ministero della Salute. - Austria
L’Ordinanza 13 febbraio 2021dispone le limitazioni all’ingresso e il transito nel territorio italiano, per le persone che nei 14 giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato per un tempo superiore a 12 ore in Austria. Maggiori informazioni sono disponibili alla sezione dedicata del sito web del Ministero della Salute.
Eccezioni agli obblighi di quarantena e tampone
A condizione che non insorgano sintomi compatibili con COVID-19, che non ci siano stati soggiorni o transiti nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord o in Austria o in Brasile nei 14 giorni precedenti il tentativo di ingresso in Italia e fermi restando gli obblighi di autodichiarazione e segnalazione di ingresso all’ATS competente, l’obbligo di quarantena, l’utilizzo del mezzo privato per raggiungere la destinazione finale e l’obbligo di tampone non si applicano nei casi previsti all’art. 51 comma 7), ed in particolare:
a. all’equipaggio dei mezzi di trasporto;
b. al personale viaggiante;
c. agli ingressi per motivi di lavoro regolati da speciali protocolli di sicurezza approvati dalla competente autorità sanitaria;
d. a chiunque (indipendentemente dalla nazionalità) fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle 120 ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza, con l’obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario;
e. ai cittadini e residenti di uno Stato UE e di ulteriori Paesi inclusi negli elenchi A, B, C e D che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavorosalvo che nei 14gg. precedenti l’ingresso in Italia abbiano soggiornato/transitato in uno o più Paesi C (nel qual caso, è comunque obbligatorio sottoporsi a test molecolare o antigenico);
f. all’ingresso/uscita dal territorio nazionale di lavoratori transfrontalieri per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;
g. agli spostamenti all’estero di personale di imprese/enti aventi sede legale/secondaria in Italia per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore;
h. agli ingressi mediante voli “Covid-tested” in conformità all’Ordinanza del Ministro della Salute del 23 novembre 2020 e successive modificazioni. Il nuovo DPCM prevede la possibilità , di individuare ulteriori tratte per le quali l'imbarco ai passeggeri è consentito a seguito di obbligatorio test antigenico rapido eseguito prima dell'imbarco o a seguito di presentazione di certificazione attestante il risultato negativo di un test molecolare (RT PCR) o antigenico, effettuato per mezzo di tampone non oltre le 48 ore precedenti all'imbarco, nel rispetto degli articoli 49 e 50 del DPCM stesso.
Oltre a quanto stabilito per gli spostamenti da e per l’estero, sono previste limitazioni anche sul territorio nazionale; a tal fine, si ricorda che per giustificare gli spostamenti in Italia durante il coprifuoco notturno e nelle aree ove vigono limitazioni, è utilizzabile un unico modello di autodichiarazione valido in tutto il territorio nazionale, che potrà essere esibito durante i controlli di polizia (il modulo è anche in possesso degli operatori di polizia e può essere compilato al momento del controllo).
Dal momento che è sempre possibile l’adozione, da parte di Regioni, Province autonome e Comuni, di misure più restrittive rispetto a quelle determinate con DPCM, prima di partire per entrare/rientrare in Italia, si raccomanda di verificare eventuali disposizioni aggiuntive da parte delle Regioni di destinazione, contattandole direttamente o visitandone i rispettivi siti web.
Restrizioni all’ingresso nei Paesi esteri
In molti Paesi del mondo, infine, permangono limiti all’ingresso dei viaggiatori provenienti dall’Italia, la sospensione del traffico aereo e la chiusura delle frontiere marittime, aeree e terrestri. Prima di intraprendere un viaggio all’estero, si raccomanda pertanto di verificare quali sono le regole stabilite nel Paese di destinazione e negli eventuali Paesi di transito consultando il sito web ViaggiareSicuri.
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