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Coronavirus - Adempimenti per gli spostamenti da e per l'estero in vigore fino al 30 aprile

Con il D.L. 44/2021 del 1° aprile, è stata prorogata fino al 30 aprile l’efficacia del DPCM 2 marzo 2021 che, agli articoli 49, 50 e 51, disciplina il quadro degli adempimenti per gli spostamenti da e per l'estero e il raggruppamento dei Paesi negli elenchi A, B, C, D ed E (Allegato 20).

Il DPCM 2 marzo è integrato dall’Ordinanza del Ministro della Salute del 2 aprile 2021, che:

  • proroga l'Ordinanza del 30 marzo 2021, che prevede che chi arriva in Italia da un Paese dell’Unione europea dovrà sottoporsi a tampone, rimanere in isolamento fiduciario per 5 giorni e sottoporsi ad un nuovo tampone al termine dell'isolamento.
  • proroga l’Ordinanza 13 febbraio 2021 del Ministro della salute che regola l'ingresso di viaggiatori provenienti dal Brasile – ulteriori informazioni sono disponibili nella sezione dedicata del sito web del Ministero della Salute;
  • applica la disciplina prevista per gli Stati e i territori di cui all'elenco C dell’Allegato 20 del DPCM 2 marzo 2021, come integrata dalle disposizioni di cui all'ordinanza del Ministro della salute 30 marzo 2021, anche agli spostamenti da e per l'Austria, il Regno Unito di Gran Bretagna, l'Irlanda del nord e Israele;
  • per gli spostamenti da e per la Regione del Tirolo prevede un periodo di isolamento di 14 giorni.

Resta sempre confermata la possibilità di spostarsi da e per l'estero per esigenze lavorative pur se nel rispetto degli obblighi di dichiarazione dei dati necessari al tracciamento degli spostamenti e delle disposizioni in tema di sorveglianza sanitaria, accertamenti e isolamento fiduciario.

 

Approfondimento

Di seguito illustriamo le misure per gli spostamenti da/verso i diversi Paesi:

 

Elenco A

Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano: nessuna limitazione né autocertificazione all’ingresso in Italia.

 

Elenco B

Stati e territori europei a basso rischio epidemiologico verranno eventualmente individuati, tra quelli di cui all’elenco C, con apposita Ordinanza del Ministro della Salute, per i quali vigerà l’obbligo di autocertificazione (con allegato da firmare per presa visione) all’ingresso in Italia. Al momento nessuno Stato è in questo elenco.

 

Elenco C

Austria (ad eccezione del Tirolo), Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Francia (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo, che rientrano invece in elenco E), Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo, che rientrano in Elenco E), Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (incluse Ie isole del Canale, l’isola di Man, Gibilterra, basi britanniche a Cipro, esclusi i territori situati al di fuori del continente europeo per i quali UK ha la responsabilità delle relazioni internazionali, che rientrano in Elenco E), Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna (inclusi territori nel continente africano), Svezia, Ungheria, Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco e Israele:

  • obbligo di compilazione dell’autocertificazione all’ingresso in Italia (con allegato da firmare per presa visione);
  • obbligo di presentazione di esito negativo di test molecolare o antigenico effettuato a mezzo di tampone nelle 48 ore precedenti l’arrivo in Italia (in mancanza, si dovrà osservare l’isolamento fiduciario per 14gg) salvo le eccezioni previste all’art. 51 comma 7) del DPCM;
  • obbligo di segnalazione ingresso all’ASL competente anche se asintomatici;
  • indipendentemente dall’esito del test richiesto per l’ingresso in Italia, obbligo di 5 giorni di quarantena (per il Tirolo, 14 giorni);
  • obbligo di effettuare un ulteriore test molecolare o antigenico al termine dei 5 giorni di quarantena.

 

Elenco D

Australia, Nuova Zelanda, Repubblica di Corea, Ruanda, Singapore, Tailandia e gli ulteriori Stati e territori a basso rischio epidemiologico che verranno eventualmente individuati, tra quelli di cui all’elenco E, con apposita Ordinanza del Min. Salute:

  • obbligo di autocertificazione (con allegato da firmare per presa visione) dell’ingresso in Italia
  • obbligo di raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato (consentito il transito aeroportuale, senza uscire dalle zone dedicate dell’aerostazione) e, in caso arrivo in Italia per via aerea ed utilizzo di ulteriore volo per raggiungere la destinazione finale, riportare nell’autodichiarazione il codice identificativo del titolo di viaggio;
  • obbligo di segnalazione all’ATS competente anche se asintomatici;
  • obbligo di isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria per 14 giorni, salvo le eccezioni previste all’art. 51 comma 7) del DPCM.

 

Elenco E

Resto del mondo (tutti gli Stati e territori non espressamente menzionati in altri elenchi): gli spostamenti (in uscita/entrata e transito) sono consentiti solo per lavoro, motivi di salute o di studio, assoluta urgenza, rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza - art. 49 comma 1) del DPCM.

All’ingresso in Italia è necessario compilare unautodichiarazione (con allegato da firmare per presa visione) nella quale si deve indicare la motivazione che consente l’ingresso/il rientro, raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato (è consentito il transito aeroportuale, senza uscire dalle zone dedicate dell’aerostazione), fare la segnalazione all’ATS e sottoporsi a isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria per 14 giorni, salvo le eccezioni previste all’art. 51 comma 7) del DPCM.

 

Eccezioni agli obblighi di quarantena e tampone

A condizione che non insorgano sintomi compatibili con COVID-19, fatte salve le specifiche disposizioni adottate per il Brasile e fermi restando gli obblighi di autodichiarazione e segnalazione di ingresso all’ATS competente, l’obbligo di quarantena, l’utilizzo del mezzo privato per raggiungere la destinazione finale e l’obbligo di tampone non si applicano nei casi previsti all’art. 51 comma 7), ed in particolare:

  1. all’equipaggio dei mezzi di trasporto;
  2. al personale viaggiante;
  3. agli ingressi per motivi di lavoro regolati da speciali protocolli di sicurezza approvati dalla competente autorità sanitaria;
  4. agli ingressi per ragioni non differibili, previa autorizzazione del Ministero della Salute e con obbligo di presentare al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli un'attestazione di essersi sottoposti, nelle quarantotto ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo (cfr. nostra Circolare n. 225 del 01/04/2021);
  5. a chiunque (indipendentemente dalla nazionalità) fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle 120 ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza, con l’obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario;
  6. ai cittadini e residenti di uno Stato UE e di ulteriori Paesi inclusi negli elenchi A, B, C e D che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro salvo che nei 14gg. precedenti l’ingresso in Italia abbiano soggiornato/transitato in uno o più Paesi C (nel qual caso, è comunque obbligatorio sottoporsi a test molecolare o antigenico);
  7. all’ingresso/uscita dal territorio nazionale di lavoratori transfrontalieri per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;
  8. agli spostamenti all’estero di personale di imprese/enti aventi sede legale/secondaria in Italia per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore;
  9. agli ingressi mediante voli “Covid-tested” in conformità all’Ordinanza del Ministro della Salute del 23 novembre 2020 e successive modificazioni. I passeggeri di questi voli sono autorizzati all'ingresso e al transito nel territorio nazionale senza necessità, laddove previsto, di rispettare gli obblighi di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario previa esecuzione di test antigenico rapido prima dell'imbarco, compilazione del “Passenger Locator Form” e nuovo tampone all’aeroporto di destinazione. Per maggiori informazioni, è possibile consultare la scheda informativa sul sito del Ministero della Salute.

 

Oltre a quanto stabilito per gli spostamenti da e per l’estero, sono previste limitazioni anche sul territorio nazionale; a tal fine, si ricorda che per giustificare gli spostamenti in Italia durante il coprifuoco notturno e nelle aree ove vigono limitazioni, è utilizzabile un unico modello di autodichiarazione valido in tutto il territorio nazionale, che potrà essere esibito durante i controlli di polizia (il modulo è anche in possesso degli operatori di polizia e può essere compilato al momento del controllo).

Dal momento che è sempre possibile l’adozione, da parte di Regioni, Province autonome e Comuni, di misure più restrittive rispetto a quelle determinate con DPCM, prima di partire per entrare/rientrare in Italia, si raccomanda di verificare eventuali disposizioni aggiuntive da parte delle Regioni di destinazione, contattandole direttamente o visitandone i rispettivi siti web.

 

Restrizioni all’ingresso nei Paesi esteri

In molti Paesi del mondo, infine, permangono limiti all’ingresso dei viaggiatori provenienti dall’Italia, la sospensione del traffico aereo e la chiusura delle frontiere marittime, aeree e terrestri. Prima di intraprendere un viaggio all’estero, si raccomanda pertanto di verificare quali sono le regole stabilite nel Paese di destinazione e negli eventuali Paesi di transito consultando il sito web ViaggiareSicuri.

 

Rivolgersi a
Area internazionalizzazione (int. 221).