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Aggiornamento emergenza Coronavirus - Le norme sugli spostamenti consentiti in Italia ed all'estero per esigenze lavorative

Dal 18 maggio sono in vigore il D.L. n. 33/2020 e il DPCM 17 maggio 2020, che disciplinano gli spostamenti per esigenze lavorative sia in ambito nazionale sia da e verso l’estero.

 

Spostamenti in Italia – L’ambito intraregionale

Dal 18 maggio 2020, gli spostamenti all’interno della propria Regione sono liberi; a decorrere da tale data, cessano pertanto di avere effetto tutte le misure limitative della circolazione all’interno del territorio regionale e non è più necessario giustificare i motivi dello spostamento mediante la compilazione dell'autocertificazione.

Eventuali limiti agli spostamenti all’interno della Regione possono essere introdotti ovvero reiterati con D.P.C.M. o provvedimenti regionali, solo con riferimento a specifiche aree del territorio medesimo interessate da un particolare aggravamento della situazione epidemiologica.

 

Spostamenti in Italia – L’ambito interregionale

Fino al 2 giugno 2020, lo spostamento tra Regioni è consentito solo per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute e resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Pertanto, ai fini della circolazione è richiesto di giustificare, mediante l’apposito modulo di autodichiarazione (in allegato l’ultimo aggiornamento), i motivi dello spostamento.

A decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti tra Regioni saranno liberi e non sarà più necessario giustificare i motivi dello spostamento.

Eventuali limiti agli spostamenti tra più Regioni potranno essere introdotti con D.P.C.M., in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico presente in tali aree (art. 1, co. 3, DL n. 33/2020).

 

Spostamenti da e per l’estero

Fino al 2 giugno 2020, lo spostamento all’estero è consentito solo per comprovate esigenze lavorative,di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute e per fare rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza (art. 1, co. 4, DL n. 33/2020).

 

I lavoratori che rientrano in Italia sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per un periodo di 14 giorni e a tal fine, in base al mezzo di trasporto pubblico o privato utilizzato, comunicheranno il proprio ingresso in Italia al vettore eal Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per il luogo in cui si svolgerà la c.d quarantena (art. 4, DPCM 17 maggio 2020).

 

Sono tuttavia esonerati dall’obbligo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario i seguenti lavoratori:

  1. l’equipaggio dei mezzi di trasporto - art. 4, co. 9, lett. a), DPCM 17 maggio 2020;

  2. il personale viaggiante - art. 4, co. 9, lett. b), DPCM 17 maggio 2020. Come noto, per “personale viaggiante” si intende il personale che, in base alle disposizioni contrattuali, svolge mansioni che comportano la prestazione di servizi a bordo dei mezzi di trasporto (es. autista, conducente di linea, capotreno, macchinista, controllore);

  3. i cittadini e i residenti nell’UE, negli Stati dell’accordo di Schengen e in altre località individuate (Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano e nel Regno Unito e Irlanda del nord), che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro - art. 4, co. 9, lett. c) e g), DPCM 17 maggio 2020;

  4. personale sanitario - art. 4, co. 9, lett. d), DPCM 17 maggio 2020;

  5. lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora - art. 4, co. 9, lett. e), DPCM 17 maggio 2020. Come noto, per "lavoratore transfrontaliero” si intende il lavoratore che esercita un’attività lavorativa stabile nel territorio di uno Stato e risiede nel territorio di un altro Stato dove, di massima, ritorna ogni giorno o almeno una volta la settimana;

  6. il personale di imprese aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all’estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 72 ore, salvo motivata proroga per specifiche esigenze di ulteriori 48 ore - art. 4, co. 9, lett. f), DPCM 17 maggio 2020. Per le trasferte di durata superiore, permane ancora, come anticipato, l’obbligo della c.d. quarantena per il lavoratore che rientra in Italia;

  7. personale dei corpi diplomatici e consolari (art. 4, co. 9, lett. h), DPCM 17 maggio 2020);

  8. i soggetti che, per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute fanno ingresso in Italia per un periodo non superiore a 72 ore (prorogabili di ulteriori 48 ore) i quali sono esonerati dall’obbligo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario (art. 5, DPCM 17 maggio 2020). E' ragionevole ritenere che tale previsione si applichi ai soggetti diversi da quelli di cui al precedente n. 3, per i quali, infatti, l’esonero dalla c.d. quarantena è previsto a prescindere dalla durata della trasferta in Italia.

     

Per le categorie di persone di cui ai punti da a. ad h. vige l’obbligo di compilazione del modello di autodichiarazione del Ministero dell’Interno per gli spostamenti interregionali.

 

A decorrere dal 3 giugno 2020 saranno liberi gli spostamenti da e per

  1. gli Stati membri dell’UE; 

  2. gli Stati dell’accordo di Schengen; 

  3. il Regno Unito e l’Irlanda del nord;

  4. Andorra e Principato di Monaco; 

  5. la Repubblica di San Marino e la Città del Vaticano. In questi casi, non sarà più necessario giustificare i motivi dello spostamento e il lavoratore in ingresso ovvero di ritorno in Italia non sarà soggetto all’obbligo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario (art. 6, co. 3, DPCM 17 maggio 2020);

 

Inoltre, dal 3 al 15 giugno 2020 gli spostamenti da e per gli Stati e i territori diversi da quelli sopra indicati saranno consentiti solo per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza e di salute e salvo il rientro al proprio domicilio, abitazione o residenza (art. 6, co. 2, DPCM 17 maggio 2020).

 

A decorrere dal 3 giugno le disposizioni di cui agli art. 4 e 5 del DPCM 17 maggio 2020 si applicano esclusivamente alle persone fisiche che fanno ingresso da Paesi diversi da quelli di cui alle lettere da a) ad e) sopra indicate oppure che vi abbiano soggiornato nei 14 giorni precedenti all’ingresso.

 

Rivolgersi a

Task Force Coronavirus: Claudia Salvini (cell. 335/7917071 - salvini@ali.legnano.mi.it).