L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in considerazione delle conseguenze economiche derivanti dal Covid-19, ha pubblicato lo scorso 21 maggio la Nota n. 152157 che concede la proroga dei diritti doganali in scadenza tra il 1° maggio e il 31 luglio per i titolari del conto di debito che si trovano in gravi difficoltà di carattere economico o sociale e che rientrano tra:
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i soggetti di cui art. 61, comma 2, lettera n) del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n. 27;
- i soggetti indicati dall’art. 18, commi 1 e 3, del Decreto Legge 8 aprile, n. 23.
Le novità della attuale norma risiedono:
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nell’estensione dell’ambito temporale in cui può essere chiesta la proroga – pagamenti in scadenza tra il 1° maggio ed il 31 luglio;
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nella durata della proroga, stabilita in 60 giorni;
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nella necessaria presenza del requisito che il pagamento comporti gravi difficoltà di carattere economico o sociale.
Rivolgersi a
Claudia Salvini (cell. 335/791 7071 – email: salvini@ali.legnano.mi.it).