Torna alle circolari

Credito imposta rimanenze magazzino settore tessile - pubblicata la percentuale di spettanza

 

Con provvedimento prot. n. 2021/334506 del 26.11.2021 il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha reso nota la percentuale di credito d’imposta rimanenze di magazzino 2020 per il settore tessile (cfr. nostra circolare n. 700 del 03/11/2021) effettivamente fruibile, in base alle comunicazioni validamente presentate nella finestra temporale 29.10-22.11.2021.

 

La percentuale di credito d’imposta effettivamente fruibile da ciascun beneficiario, dunque, è pari al 64,2944%, determinato come rapporto tra 95 milioni di euro (risorse disponibili) e € 147.757.765, dell’importo del credito richiesto come risultante dall’ultima istanza validamente presentata.

Di fatto il credito spettante ammonta dunque al 19,2883%, anziché 30%, dell’incremento di rimanenze finali di magazzino nel periodo d’imposta in corso al 10.03.2020 rispetto alla media del triennio precedente.

 

Il provvedimento stabilisce inoltre che, in deroga a quanto previsto nelle istruzioni del quadro RU del modello redditi 2021, il credito rimanenze relativo al periodo d’imposta in corso al 10.03.2020 dovrà essere esposto nel quadro RU – codice credito I5 – del modello Redditi del periodo d’imposta in corso al 26.11.2021, data di pubblicazione del provvedimento stesso.

 

Il credito d’imposta così quantificato è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 D.Lgs. 241/1997, nel periodo d’imposta successivo a quello “di maturazione”, con le seguenti tempistiche:

 

  • per crediti di ammontare non superiore a € 150.000, a partire da lunedì 29 novembre, primo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento che definisce la percentuale di credito effettivamente spettante, previa istituzione del codice tributo;
  • per crediti di ammontare superiore a € 150.000, a partire dal ricevimento dell’autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate in esito alle verifiche antimafia.

 

Con decisione della Commissione Europea C(2021) 8205 final del 10.11.2021 è pervenuta l’autorizzazione comunitaria necessaria al riconoscimento della misura agevolativa.

 

Non è ancora stata pubblicata la risoluzione istitutiva il codice tributo per usufruire del credito, che possa chiarire inoltre la situazione di tutti quei contribuenti per cui risulterebbe già concluso il periodo d’imposta successivo a quello di “maturazione” e dunque il credito non risulterebbe più fruibile (cfr. paragrafo 5.2 del provvedimento del Direttore delle Entrate prot. 262282/2021)

 

 

Rivolgersi a
Area Fiscale e Societario (int. 231)