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Credito d'imposta per investimenti pubblicitari e nuove imprese editoriali 2021 (c.d. Bonus pubblicita'): presentazione delle domande entro il 31 marzo 2021

 

La Legge di bilancio 2021 (L. 178/2020 art. 1, comma 608,) ha previsto che, per gli anni 2021 e 2022, il credito d’imposta per le campagne pubblicitarie sia riconosciuto nella misura unica del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici.

 

Chi può accedere al beneficio

Le imprese o i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.

Sono ammessi gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, iscritte al ROC e sui giornali quotidiani e periodici, pubblicati in edizione cartacea o in formato digitale, registrati presso il Tribunale, ovvero presso il ROC, e dotati del Direttore responsabile.

A seguito delle novità introdotte dalla Legge di bilancio 2021, per gli investimenti sulla stampa effettuati nel 2021 e 2022 decade l’onere di verificare il presupposto dell’incremento minimo dell’1% dell’investimento pubblicitario, rispetto all’investimento dell’anno precedente, quale requisito per l’accesso all’agevolazione.

 

Agevolazione

Per l’anno in corso e per il 2022, il credito spetta nella misura del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale, entro il limite di spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni.

Per quanto riguarda, invece, gli investimenti sulle emittenti televisive e radiofoniche locali effettuati negli anni 2021 e 2022, continua a trovare applicazione la normale disciplina, prevista dal comma 1-bis del citato articolo 57-bis: il credito d’imposta è riconosciuto nella misura unica del 75% del valore incrementale, purché pari o superiore almeno dell’1 per cento, degli analoghi investimenti effettuati sullo stesso mezzo di informazione nell’anno precedente.

 

Come e quando presentare la domanda

Per accedere al bonus pubblicità è necessario inviare la domanda tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, attraverso l'apposita procedura disponibile nella sezione dell'area riservata "Servizi per" alla voce "Comunicare", accessibile con le credenziali SPID, Entratel e Fisconline, o Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

 

Al pari delle precedenti annualità, per accedere al credito occorre presentare un’istanza all’Agenzia delle entrate dal 1° al 31 marzo 2021.

 

La comunicazione per l’accesso al credito d’imposta costituisce una sorta di prenotazione, nella quale vanno indicati i dati degli investimenti che si prevede di effettuare nell’anno agevolato (investimenti già effettuati e/o da effettuare). Tali dati dovranno essere confermati a consuntivo dal beneficiario, tramite invio di una dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati nel 2021, da presentare dal 1° al 31 gennaio 2022.

 

Per distinguere la tipologia di istanza (comunicazione “a preventivo” o dichiarazione sostitutiva “a consuntivo”) occorre barrare la casella corrispondente al tipo di comunicazione che viene presentata.

 

I soggetti interessati devono compilare e trasmettere la comunicazione descritta al Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, con le seguenti modalità:

  • direttamente, da parte dei soggetti abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia delle entrate;
  • tramite una società del gruppo, se il richiedente fa parte di un gruppo societario. Si considerano appartenenti al gruppo l’ente o la società controllante e le società controllate. Si considerano controllate le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata le cui azioni o quote sono possedute dall’ente o società controllante, o tramite altra società controllata, per una percentuale superiore al 50% del capitale;
  • tramite gli intermediari abilitati (professionisti, associazioni di categoria, Caf, altri soggetti).

 

Si ricorda, infine, che in caso di presentazione di più comunicazioni per l’accesso al credito d’imposta relative al medesimo anno, è ritenuta valida l’ultima trasmessa entro il termine di presentazione (31 marzo).

 

 

Rivolgersi a

Area Fiscale e Societario (int. 231)