La circolare dell’Agenzia n. 26/E del 15 ottobre, contenente i chiarimenti relativi all’applicazione dell’art. 124 (aliquota IVA beni necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19) del DL n. 34/2020 (DL Rilancio), ha risolto anche il dubbio relativo alla possibilità di agevolare o meno, ai fini del credito d’imposta sanificazione e acquisto DPI (art. 125 del DL Rilancio), l’acquisto di mascherine chirurgiche “autorizzate in deroga” ai sensi dell’articolo 15 del DL Cura Italia.
In particolare, la risposta n. 2.3 riporta la corretta definizione di “mascherine”, precisando che il Ministero della Salute, nella nota prot. 3662 del 9 giugno 2020, ha comunicato all’Agenzia delle Entrate che rientrano nella definizione di “mascherine” (di cui all’articolo 124, comma 1), anche quelle chirurgiche “autorizzate in deroga” dall’ISS ai sensi dell’articolo 15, comma 2, del DL n. 18/2020 (DL Cura Italia).
Analogo discorso vale per le mascherine autorizzate in deroga dall’INAIL, ai sensi dell’articolo 15, comma 3 del citato decreto.
A supporto, la risposta 2.12, specificando il perimetro applicativo degli articoli 124 e 125 (credito d’imposta sanificazione), rileva espressamente che “l’ambito oggettivo di applicazione dell’articolo 125 in parte si sovrappone a quello dell’articolo 124, nel senso che vi figurano le spese per l’acquisto di prodotti e beni compresi nell’elenco del comma 1 dell’articolo 124. Ne consegue ad esempio che se un’impresa acquista delle mascherine chirurgiche, delle mascherine Ffp2 e Ffp3 oppure delle mascherine chirurgiche “autorizzate in deroga” dall’Istituto Superiore di Sanità o dall’INAIL ai sensi dell’articolo 15, commi 2 e 3 del d.l. n. 18 del 2020, effettua l’operazione in esenzione da IVA sino al 31 dicembre 2020 e si vede riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 60 per cento della spesa sostenuta.”
Segnaliamo inoltre che con il DL di Agosto la misura viene aumentata di 403 milioni di euro (previsti nel DL Liquidità art. 95, fondi trasferiti da INAIL a Invitalia per la riduzione del rischio di contagio dal Covid-19) .
Le nuove risorse vanno ad aggiungersi ai 200 milioni di euro già stanziati dal dl Rilancio per il credito d'imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione.
Le risorse aggiuntive saranno distribuite tra i soggetti che hanno già presentato la comunicazione per il credito d'imposta nel periodo 20 luglio 2020-7 settembre 2020.
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Area Fiscale e Societario (int. 231)