La Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) ha pubblicato le circolari (46/2026/GAS e 47/2026/ELT) con cui rende disponibile, con decorrenza 30 settembre 2026, il sistema telematico (Portale) per la raccolta delle dichiarazioni e la costituzione dell’Elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica e gas naturale per l’annualità di competenza 2027.
L’accesso al Portale sarà consentito esclusivamente dal giorno 30 settembre 2026 e fino alle ore 23:59 del 31 dicembre 2026.
Decorso il suddetto termine, l’iscrizione all’elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica e gas naturale per l’annualità di competenza 2027 sarà possibile solo ed esclusivamente in occasione della sessione suppletiva, prevista dalla disciplina di riferimento, indicativamente nel mese di febbraio 2027.
È pertanto importante che le imprese interessate verifichino per tempo il possesso dei requisiti e provvedano alla presentazione della dichiarazione entro la scadenza della sessione ordinaria, anche al fine di beneficiare di un contributo di gestione più contenuto.
Infine si ricorda che, a tutte le imprese che presentano la richiesta di ammissione ai benefici, sia durante l’apertura ordinaria del portale che durante la sessione suppletiva, sarà applicato un contributo in quota fissa a copertura delle spese di gestione sostenute dalla CSEA.
Per le dichiarazioni GASIVORE anno di competenza 2027 è stato fissato dall’ARERA pari a:
- € 600 per le imprese che presentano la dichiarazione nella sessione di apertura ordinaria;
- € 1.000 per le imprese che presentano la dichiarazione nella sessione di apertura suppletiva.
Per le dichiarazioni ELETTRIVORE anno di competenza 2027 è stato fissato dall’ARERA pari a:
- € 100 per le imprese che presentano la dichiarazione nella sessione di apertura ordinaria;
- € 500 per le imprese che presentano la dichiarazione nella sessione di apertura suppletiva.
Il versamento del contributo costituisce requisito essenziale e inderogabile ai fini dell’iscrizione dell’impresa nell’Elenco. Il contributo versato non è in alcun caso soggetto a rimborso. La mancata corresponsione del contributo o il venir meno delle condizioni previste comportano la decadenza dall’iscrizione nell’Elenco e la conseguente perdita dei benefici connessi.
In caso di accertamento di pagamenti in misura non conforme, la mancata regolarizzazione, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla ricezione della contestazione da parte della CSEA, comporta l’automatica decadenza della dichiarazione e la definitiva esclusione dall’elenco della relativa annualità di competenza.