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Transizione 5.0 - Pubblicazione avviso del MIMIT

Si informa che il MIMIT ha pubblicato un Avviso, in cui si comunica che le imprese che hanno presentato la comunicazione di completamento degli investimenti e che hanno ricevuto dal GSE la comunicazione attestante la conformità tecnica del proprio investimento, troveranno all’interno della piattaforma informatica Transizione 5.0 (gse.it), nella sezione dedicata alla propria pratica, una ricevuta di conferma del credito d’imposta spettante.
Le imprese riceveranno comunque una comunicazione all’indirizzo PEC e all’indirizzo e-mail indicati in sede di registrazione.
L'Avviso indica anche le modalità di compensazione del credito d'imposta spettante ed evidenzia che le imprese destinatarie della ricevuta sono tenute a:
  • comunicare al GSE eventuali circostanze che comportino il venir meno dei requisiti di ammissione, intervenute nei 5 anni successivi alla data di presentazione della comunicazione di completamento;
  • conservare e rendere disponibile la documentazione relativa all'investimento (certificazioni, perizie, fatture e documenti di trasporto relativi ai beni agevolati);
  • comunicare al GSE l’eventuale cessione dei beni agevolati, la loro destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa o a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione e il mancato esercizio dell’opzione di riscatto per i beni in leasing.

L'Avviso è disponibile al seguente link https://www.mimit.gov.it/it/normativa/notifiche-e-avvisi/avviso-29-aprile-2026-piano-transizione-5-0-tecnicamente-ammissibili

Modalità di fruizione del credito d’imposta

L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 14 del 16 aprile 2026, ha istituito il codice tributo “7079” denominato “Credito d’imposta – Transizione 5.0 – Articolo 8 del decreto‑legge 27 marzo 2026, n. 38”. 

L’agevolazione è riservata alle imprese che hanno già ricevuto dal Gse la comunicazione di ammissibilità tecnica degli investimenti, secondo i requisiti stabiliti dal decreto del ministro delle Imprese e del Made in Italy del 24 luglio 2024, e che sono state informate dell’esaurimento delle risorse disponibili.

Il richiamato articolo 8, inoltre, ha stabilito che il credito in argomento è utilizzabile esclusivamente in compensazione, che il modello F24 deve essere presentato entro il 31 dicembre 2026 e – per ciò che non è espressamente disciplinato dalla norma – che si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell’articolo 38 del Dl n. 19/2024 e nel decreto attuativo del 24 luglio 2024. Il modello, una volta valorizzato con il nuovo codice, dovrà essere presentato attraverso i servizi telematici dell’Agenzia.

Premesso ciò, il codice tributo “7079” va esposto nella sezione “Erario” del modello F24, indicando l’importo del credito nella colonna degli “importi a credito compensati”. Nei casi in cui il contribuente sia tenuto al riversamento dell’agevolazione, lo stesso codice va utilizzato nella colonna degli “importi a debito versati”. L’anno di riferimento da indicare è quello di completamento dell’investimento, nel formato “AAAA”, così come risulta dal cassetto fiscale del beneficiario.

In fase di elaborazione dei modelli F24, l’Agenzia delle entrate verifica che il contribuente compaia nell’elenco dei beneficiari trasmesso dal Gse unitamente all’importo del credito concesso e le eventuali variazioni. Sulla base di queste informazioni, ciascun beneficiario può verificare, tramite il proprio cassetto fiscale, l’ammontare del credito effettivamente fruibile in compensazione. In caso contrario, il modello F24 viene scartato, tenendo conto anche delle eventuali rettifiche comunicate successivamente dal Gestore.

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Area Credito e Finanza