Il Decreto Legge n. 38 del 27 marzo 2026 introduce due importanti interventi nel sistema degli incentivi agli investimenti delle imprese.
Le novità riguardano:
- l’iper ammortamento, per il quale viene eliminato il requisito di produzione dei beni agevolabili all’interno dell’Unione Europea o dello Spazio economico europeo (Islanda, Liechtenstein, Norvegia), ampliando l’ambito oggettivo dell’agevolazione;
- il credito d’imposta Transizione 5.0, che viene drasticamente ridotto per le imprese cosiddette “esodate" del 5.0, ossia le imprese che hanno prenotato l’agevolazione tra il 7 e il 27 novembre 2025 dopo l’annuncio dell’esaurimento dei fondi ed esclude dal perimetro agevolabile gli investimenti in fonti di energia rinnovabile (FER) e in formazione. Ad oggi la previsione è stata rivista dal DL 42/2026 che interviene modificando il Decreto Legge 38/2026. Per quanto riguarda i beni strumentali, la nuova percentuale è pari all’89,77%, che significa che chi aveva maturato l’aliquota del 45% prenderà il 40,4%, mentre chi aveva diritto all’aliquota del 35% prenderà il 31,4%. Il nuovo decreto prevede inoltre che le domande validamente pervenute per la parte relativa alle FER saranno soddisfatte al 100% del credito maturato.
Iper ammortamento – Eliminato il requisito “made in EU”
La prima novità riguarda l’iper ammortamento, introdotto dalla Legge di bilancio 2026 (art. 1, commi 427 - 436) per agevolare gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.
Nella sua formulazione iniziale la misura ammetteva all’agevolazione:
- i beni materiali e immateriali 4.0, inclusi negli allegati IV e V della Legge di bilancio 2026
- nonchè i beni destinati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo
purché prodotti negli Stati membri dell’Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo.
Il DL 38/2026 (art. 7) interviene su questo aspetto eliminando il requisito territoriale di produzione dei beni nell'UE o nello SEE. La modifica ha efficacia retroattiva dal 1° gennaio 2026, ampliando così la gamma di beni acquistabili e potenzialmente agevolabili.
Questa modifica conferma quanto già anticipato dal Vice Ministro Maurizio Leo in occasione di Telefisco 2026 (5 febbraio 2026) e successivamente ribadito nel comunicato MEF del 12 marzo 2026.
Moduli fotovoltaici ancora vincolati al “made in EU”
Il DL fiscale non modifica il requisito del “made in EU” per gli impianti fotovoltaici e che rimane invariato. Pertanto, gli impianti fotovoltaici continuano a essere agevolabili solo se dotati di:
- moduli fotovoltaici con celle entrambi prodotti in UE, con un’efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5% (DL 181/2023, art. 12, c. 1, lett. b);
- moduli fotovoltaici prodotti in UE, composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte in UE con un’efficienza minima del 24% (DL 181/2023, art. 12, c. 1, lett. c).
Prossimi step per l’attuazione della misura
Per la piena operatività dell’incentivo occorre attendere la pubblicazione del Decreto attuativo del MIMIT, che dovrà recepire le novità introdotte dal Decreto fiscale e chiarire alcune questioni ancora aperte, come ad esempio:
- la modalità di applicazione degli scaglioni di investimento (se su base annuale come si evince dalla Relazione tecnica al DL fiscale o sull'intero arco temporale agevolato);
- la sovrapposizione, nel primo semestre 2026, tra il credito d'imposta Transizione 4.0 e l’iper ammortamento (a quali condizioni è possibile scegliere tra l'una o l'altra agevolazione);
- la possibilità di agevolare i canoni per l’utilizzo dei software 4.0 in cloud computing.
Occorre inoltre attendere l’apertura della piattaforma GSE, necessaria per l’invio delle comunicazioni relative agli investimenti.
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Area Credito e Finanza