Torna alle circolari

Esonero contributi alle imprese con Certificazione di parita' di genere - Anno 2022

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con comunicato stampa del 28 novembre ha reso noto il decreto 20 ottobre 2022, emanato di concerto con il Ministero per le Pari Opportunità e la Famiglia e con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, riguardante l’esonero contributivo per le aziende private che abbiano conseguito la certificazione di parità di genere e ulteriori interventi per la promozione della parità salariale di genere e della partecipazione delle donne al mercato del lavoro.

 

La misura è stata istituita dall'art. 5 della Legge 5 novembre 2021, n. 162 e prevede a decorrere dall'anno 2022, un esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali per i datori di lavoro del settore privato che conseguano la certificazione della parità di genere, quale attestazione del loro concreto impegno per la riduzione delle disparità di genere.

 

Soggetti ammissibili

Aziende private di qualsiasi dimensione localizzate in Italia

 

Agevolazione

Esonero – a partire dal 2022 e per tutto il periodo di validità della Certificazione - dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L’esonero sarà determinato in misura non superiore all’1% e nel limite massimo di € 50.000 annui per ciascuna azienda, riparametrato e applicato in relazione alle mensilità di validità della Certificazione.

Il beneficio, parametrato su base mensile, è fruito dai datori di lavoro in riduzione dei contributi previdenziali a loro carico.

In caso di richieste superiori ai fondi stanziati, le agevolazioni saranno ridotte rispetto alle richieste avanzate.

 

 

Modalità e termini di presentazione delle domande

Per ottenere i benefici previsti bisognerà presentare apposita domanda all'INPS, secondo le istruzioni che saranno rese disponibili dall’Istituto stesso. Le domande dovranno contenere le seguenti informazioni:

  1. i dati identificativi dell’azienda;
  2. la retribuzione media mensile stimata relativa al periodo di validità della certificazione di parità di genere (art. 46-bis del Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198);
  3. l’aliquota datoriale media stimata relativa al periodo di validità della certificazione di parità di genere (art. 46-bis del Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198);
  4. la forza aziendale media stimata relativa al periodo di validità del certificato parità di genere (art. 46-bis del Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198);
  5. la dichiarazione sostitutiva di essere in possesso della certificazione di parità di genere di cui all’articolo 46-bis del Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e di non essere incorsa in provvedimenti di sospensione dei benefici contributivi adottati dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro ai sensi dell’articolo 46, comma 4, del medesimo Decreto legislativo;
  6. il periodo di validità della certificazione di parità di genere.

 

INPS effettuerà una verifica formale sulle domande compilate che saranno ammesse con riferimento all’intero periodo di validità della certificazione di parità di genere.

 

 

 

 

 

 

Rivolgersi a

Area Credito e Finanza (int. 231)