Torna alle circolari

Entrata in vigore del Codice degli incentivi – Novità sull’accesso a contributi e agevolazioni pubbliche

Il 1° gennaio 2026 è entrato in vigore il Decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184 recante il Codice degli incentivi (di seguito “Codice”).

Il nuovo Codice si compone di 28 articoli, suddivisi in cinque Capi che vanno a riformare il sistema degli aiuti alle imprese, introducendo un quadro unitario valido per tutte le agevolazioni concesse a livello nazionale, comprese quelle cofinanziate con fondi europei. Restano esclusi i settori agricolo, forestale e della pesca, che continueranno a seguire regole specifiche.

Il decreto si fonda su tre pilastri: stabilità, digitalizzazione, accessibilità, trasparenza, ma si ispira  anche coesione territoriale e inclusione (con particolare attenzione al lavoro femminile e giovanile).

Il Codice istituisce il Tavolo permanente degli incentivi, quale sede stabile di coordinamento tra Stato e Regioni.

Le novità riguardano tutto il sistema degli incentivi ed in particolare:

  • Programmazione
  • Progettazione
  • Attuazione
  • Pubblicità
  • Valutazione dei risultati

Elemento centrale della riforma è il potenziamento degli strumenti digitali già incardinati presso il Mimit, a partire dalla piattaforma “Incentivi.gov.it” e dal Registro nazionale degli aiuti di Stato, che costituiranno il nucleo del nuovo “Sistema incentivi Italia”.

Il Codice introduce inoltre il bando-tipo, per uniformare i principali contenuti dei procedimenti ed istituisce il Tavolo permanente degli incentivi, quale sede stabile di coordinamento.

Obbligo di sottoscrizione polizze catastrofali per accedere agli incentivi

Nell’ambito delle disposizioni del Codice, è particolarmente rilevante la definizione delle fattispecie che determinano l’esclusione delle imprese dall’accesso agli incentivi (art. 9). Tra queste, si segnala quella che prevede l’esclusione dall’accesso agli incentivi delle imprese che non hanno adempiuto all’obbligo di stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni per eventi catastrofali (cfr. nostra circolare 24/2026)).

A tale riguardo, il Codice, definisce nel dettaglio le tipologie di agevolazioni che sono oggetto della disciplina e, di conseguenza, dell’eventuale esclusione in caso di mancato adempimento all’obbligo assicurativo, vale a dire: contributi a fondo perduto, garanzie su operazioni finanziarie; finanziamenti agevolati e altri strumenti rimborsabili, interventi nel capitale di rischio, agevolazioni fiscali e contributive e altre eventuali forme disciplinate dai singoli bandi (art. 12, comma 1).

Viene tuttavia specificato che l’esclusione dalle stesse agevolazioni non si debba applicare agli incentivi fiscali che non prevedono lo svolgimento di attività istruttorie valutative (art. 1 comma 2), e agli incentivi contributivi.

Con l’occasione, si sottolinea quindi che dell’inadempimento all’obbligo assicurativo si terrà conto anche per l’accesso alle garanzie del Fondo di Garanzia per le PMI. Per l’applicazione di tale esclusione è tuttavia necessaria una modifica delle Disposizioni operative dello stesso Fondo che attualmente non è ancora stata formalmente adottata.

 

Rivolgersi a

Area Credito e Finanza