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Crediti d'imposta 4.0 e R&S - Nuovi obblighi di comunicazione

 

 

L’Art. 6 “Misure per il monitoraggio di transizione 4.0” del DECRETO-LEGGE 29 marzo 2024, n. 39 pubblicato in GU il 29/03/2024 ed in vigore dal 30/03/2024 (in allegato), prevede nuovi obblighi per l’utilizzo dei crediti di imposta “Beni strumentali e software 4.0” e “Ricerca, Sviluppo, Innovazione e Design”.

 

Si resta in attesa del decreto direttoriale che aggiornerà le disposizioni del decreto 6 ottobre 2021 e che specificherà le tempistiche e le modalità delle nuove comunicazioni obbligatorie.

 

Finora, l’accesso a tali crediti era stato di fatto automatico; con la norma in commento, invece, si impone un obbligo comunicativo ex ante (e ex post) in mancanza del quale viene preclusa la possibilità di utilizzare il credito.

 

Ai sensi della nuova norma, ai fini della fruizione dei crediti, le imprese sono tenute a comunicare preventivamente, in via telematica, l’ammontare complessivo degli investimenti che si intendono effettuare a decorrere dal 30 marzo 2024, la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione.

 

La comunicazione deve essere altresì aggiornata al completamento degli investimenti. Tale comunicazione di completamento riguarderà anche gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2024 fino al giorno antecedente l’entrata in vigore del decreto-legge (quindi, fino al 29 marzo 2024).

 

Le comunicazioni dovranno essere effettuate sulla base del modello già adottato con DM 6 ottobre 2021 (https://www.mimit.gov.it/it/normativa/decreti-direttoriali/decreto-direttoriale-6-ottobre-2021-modello-comunicazione-credito-d-imposta-beni-strumentali)  e saranno, quindi, destinate al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT); modello che, tuttavia, dovrà essere opportunamente aggiornato con un apposito decreto del MIMIT che dovrà definire il contenuto, le modalità e i termini di invio delle comunicazioni, ma le cui tempistiche di emanazione non vengono specificate nella bozza di decreto.

 

In sostanza, quindi, rispetto al passato per cui il mancato invio del modello di cui al DM 6 ottobre 2021 non determinava comunque effetti in sede di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria circa la corretta applicazione della disciplina agevolativa, l’articolo 6 introduce un obbligo comunicativo che, al contrario, costituisce condizione per poter accedere all’agevolazione.

 

Per quanto concerne, invece, il solo credito per investimenti in beni 4.0 relativi all’anno 2023, diventa obbligatoria, ai fini della compensazione dei crediti maturati (e, ovviamente, non ancora utilizzati), l’invio della comunicazione effettuata sulla base del decreto MIMIT che dovrà essere emanato.

 

Infine, il MIMIT comunica mensilmente al Ministero dell’Economia e delle Finanze i dati acquisiti con tali comunicazioni e necessari ai fini del monitoraggio.

 

In sintesi, i nuovi obblighi saranno:

Per investimenti effettuati dal 01/01/2024 al 29/03/2024
  • Comunicazione telematica di completamento degli investimenti secondo le modalità indicate nel decreto direttoriale in corso di pubblicazione che aggiornerà le disposizioni del decreto 6 ottobre 2021, anche per quel che concerne il contenuto e i termini di invio.

 

Per investimenti effettuati dal 30/03/2024
  • Ai fini della fruizione dei crediti d'imposta le imprese sono tenute a comunicare preventivamente, in via telematica, l'ammontare complessivo degli investimenti che si intendono effettuare e la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione. La comunicazione dovrà essere aggiornata al completamento degli investimenti.

 

Per investimenti effettuati nel 2023 per il solo credito di imposta 4.0:
  • A decorrere dal 30/03/2024 la compensabilità dei crediti maturati e non ancora fruiti è subordinata alla comunicazione effettuata secondo le modalità indicate nel decreto direttoriale in corso di pubblicazione.

 

 

Rivolgersi a

Area Credito e Finanza (int. 231)