Il decreto direttoriale del 23 dicembre 2024 ha definito termini e modalità di presentazione delle domande a valere sul nuovo strumento agevolativo Fondo per il sostegno alla transizione industriale, che ha l’obiettivo di favorire gli investimenti per l’adeguamento del sistema produttivo italiano alle politiche UE sulla lotta ai cambiamenti climatici, attraverso programmi di investimento per la tutela ambientale.
L’operatività del Fondo è disciplinata dal decreto ministeriale 21 ottobre 2022 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro della transizione ecologica.
I fondi a disposizione sono pari a 400 milioni di euro.
Soggetti beneficiari
Imprese di qualsiasi dimensione operanti nel settore manifatturiero (sezione C ATECO 2007) regolarmente costituite, iscritte e attive nel registro delle imprese, non in difficoltà al 31 dicembre 2019, in regola con gli obblighi contributivi e non in situazioni di esclusione previste dal DM 21 ottobre 2022.
Iniziative ammissibili
I programmi di investimento devono riguardare una sola unità produttiva dell’impresa proponente, e devono perseguire almeno una delle seguenti finalità:
- una maggiore efficienza energetica nell’esecuzione dell’attività d’impresa nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste al Titolo II del decreto direttoriale 23 dicembre 2024;
- un uso efficiente delle risorse, attraverso una riduzione dell’utilizzo delle stesse anche tramite il riuso, il riciclo o il recupero di materie prime e/o l’uso di materie prime riciclate nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste al Titolo III del decreto direttoriale 23 dicembre 2024.
I programmi di investimento devono essere volti al perseguimento, in via esclusiva, di un miglioramento in termini di tutela ambientale dei processi aziendali. Non sono ammessi interventi che determinano un aumento della capacità produttiva, fatti salvi gli aumenti derivanti da esigenze tecniche, qualora non superiori al 20% rispetto alla situazione precedente all’intervento.
Per gli aiuti concessi a valere sul Quadro temporaneo, gli aumenti devono essere di dimensione non superiore al 2% (due percento) rispetto alla situazione precedente.
I programmi devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di accesso al Fondo, prevedere spese complessive ammissibili di importo compreso tra 3 milioni di euro e 20 milioni di euro ed essere realizzati entro 36 mesi dalla data di concessione del contributo (con una eventuale proroga del termine di ultimazione del programma non superiore a 12 mesi).
Entro tale termine dovrà intervenire anche l’entrata in funzione e la piena operatività degli investimenti oggetto dei programmi di sviluppo agevolato.
Spese ammissibili
- Suolo aziendale e relative sistemazioni (entro il 10% dell’investimento totale ammissibile)
- Opere murarie e assimilate (nel limite del 40% dell’investimento totale ammissibile e solo se funzionali agli obiettivi ambientali)
- Impianti e attrezzature varie di nuova fabbricazione
- Programmi informatici, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate
La misura ammette, inoltre, le spese per la formazione del personale. Nello specifico, sono ammesse:
- spese di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione connessi al progetto e costi servizi di consulenza;
- spese di personale relative ai formatori;
- costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione.
Sono ammissibili progetti che prevedano spese ammissibili tra 3 e 20 milioni di euro.
I programmi dovranno essere realizzati entro 36 mesi (con eventuale proroga di 12 mesi).
Agevolazione
Contributo a fondo perduto pari al 30% con maggiorazioni per condizioni particolari.
È prevista l’applicazione delle disposizioni di favore recate dalla sezione 2.6 del “Quadro temporaneo” (decisione della Commissione europea C(2024) 5008 FINAL concernente il Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina) e dagli articoli 14, 17, 38, 38 bis e 47 del Regolamento generale di esenzione per categoria n. 651/2014 (GBER).
I programmi di investimento inoltre devono rispettare il divieto di doppio finanziamento e non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali (DNSH) e devono risultare conformi alla normativa ambientale nazionale e unionale applicabile.
Modalità e termini di presentazione delle domande:
La domanda può essere presentata solo online su https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/sosteniamo-grandi-investimenti/fondo-transizione-industriale/presenta-la-domanda a partire dalle ore 12:00 del 5 febbraio 2025 e fino alle ore 12.00 del giorno 8 aprile 2025.
Le imprese possono presentare una singola domanda per unità produttiva, indipendentemente dalla pluralità di obiettivi ambientali perseguiti dal programma di investimento, in via telematica accedendo alla piattaforma predisposta da Invitalia.
Si prevede una procedura valutativa a graduatoria atta a determinare l’ordine di ammissione alle valutazioni istruttorie sulla base dei punteggi attribuiti ai singoli programmi di investimento.
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Area Credito e Finanza