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Bonus fiscali per acquisto di prodotti in plastica riciclata e imballaggi biodegradabili - pubblicato il decreto

 

 

Nella Gazzetta Ufficiale del 21 maggio 2024 è stato pubblicato il Decreto 2 aprile 2024, attuativo della disciplina del credito d'imposta per l'acquisto di prodotti in plastica riciclata e imballaggi biodegradabili  (art. 1, co. 686-690 della L. 197/2022.

 

L'agevolazione riguarda le spese, sostenute negli anni 2023 e 2024. 

 

Le risorse destinate alla concessione del credito d’imposta di cui all’art. 1, comma 686, della legge di bilancio 2023, sono pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025

 

Soggetti beneficiari

Tutte le imprese che, alla data di presentazione dell’istanza:

a) sono costituite, regolarmente iscritte e «attive» presso il registro delle imprese;
b) svolgono un’attività economica in Italia, disponendo di una sede principale o secondaria sul territorio nazionale;
c) si trovano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali;
d) hanno acquistato prodotti, realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica ovvero hanno acquistato imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002, imballaggi in carta e cartone, imballaggi in legno non impregnati o derivati dalla raccolta differenziata della carta, dell’alluminio e del vetro.

 

Spese ammissibili, requisiti tecnici e certificazioni

Sono ammissibili all’agevolazione le spese, sostenute negli anni 2023 e 2024, relative all’acquisto di:

a) prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata, o da altro circuito post-consumo, degli imballaggi in plastica;
 
b) imballaggi primari e secondari biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432: 2002, inclusi:
  1. gli imballaggi in carta e cartone, ad eccezione degli imballaggi in carta stampati con inchiostri, degli imballaggi in carta trattata o spalmata con prodotti chimici diversi da quelli normalmente utilizzati nell’impasto cartaceo e degli imballaggi in carta accoppiati con altri materiali non biodegradabili e compostabili;
  2. gli imballaggi in legno non impregnati;
c) imballaggi primari e secondari derivanti dalla raccolta differenziata della carta;
 
d) imballaggi primari e secondari derivanti dalla raccolta differenziata dell’alluminio;
 
e) imballaggi primari e secondari derivanti dalla raccolta differenziata del vetro.

 

I prodotti e gli imballaggi devono possedere i requisiti tecnici e le certificazioni previste dal  decreto.

 

L’effettività del sostenimento delle spese oggetto di agevolazione deve risultare da un’apposita attestazione dal presidente del collegio sindacale ovvero da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o nell’albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.

 

Non sono ammissibili alle agevolazioni le spese che, non essendo utilizzate nel ciclo produttivo del soggetto proponente, si configurano unicamente come merce di rivendita operata da imprese del commercio.

 

Modalità di accesso all’agevolazione

Per accedere all’agevolazione i soggetti in possesso deva inviata al Ministero un’apposita istanza, contenente i dati e le informazioni, esclusivamente per via telematica, entro 60gg dall’attivazione della procedura informatica resa accessibile dal sito istituzionale del Ministero.

 

Per ciascuno degli sportelli annuali il soggetto beneficiario può presentare una sola istanza di accesso.

 

Agevolazione

L’agevolazione è concessa, ai sensi del pertinente regolamento de minimis , nella misura del 36% delle spese ammissibili ed è fruita sotto forma di credito d’imposta.

 

L’agevolazione massima concedibile per il soggetto beneficiario, nell’ambito di ciascuno dei due sportelli, 2024 e 2025, non può, comunque, eccedere l’importo annuale di € 20.000.

 

L’agevolazione non è cumulabile, con riferimento alle medesime spese, con altre agevolazioni pubbliche che si configurino come aiuti di Stato, , incluse quelle attribuite sulla base del pertinente regolamento de minimis .

 

 

ATTENZIONE: Nel caso in cui l’importo complessivo delle agevolazioni concedibili ai soggetti beneficiari sia superiore all’ammontare della dotazione finanziaria dell’intervento, per la singola annualità, , il Ministero procede al riparto delle risorse disponibili in proporzione all’importo dell’agevolazione richiesto da ciascun beneficiario.

 

L’agevolazione non è cumulabile, con riferimento alle medesime spese, con altre agevolazioni pubbliche che si configurino come aiuti di Stato, , incluse quelle attribuite sulla base del pertinente regolamento de minimis .

 

Modalità di fruizione del credito d’imposta

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, senza l’applicazione dei limiti di cui all’art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, presentando il modello F24 unicamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.

Il credito d’imposta concesso è disponibile decorsi 10 gg. dalla trasmissione dei dati. L’ammontare del credito di imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l’importo concesso dal Ministero pena lo scarto dell’operazione di versamento.

 

 

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Area Credito e Finanza