Con DM 2 settembre 2021 sono state introdotte novità in merito alla valutazione dei rischi, adozione del piano di emergenza e formazione degli addetti antincendio. Il provvedimento, che entra in vigore il 4 ottobre 2022, indica nuove regole per la gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza.
Il Decreto conferma che il datore di lavoro deve adottare le misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza, in funzione dei fattori di rischio incendio presenti presso la propria attività. Tra le novità vengono specificati i contenuti di informazione e formazione antincendio destinate ai lavoratori che dovranno anche tenere conto della valutazione dei rischi.
Nei luoghi di lavoro di piccole dimensioni l'informazione può limitarsi ad avvisi riportati tramite apposita cartellonistica.
Nei luoghi di lavoro con almeno 10 lavoratori o quelli aperti al pubblico con più di 50 persone contemporaneamente il datore di lavoro ha l'obbligo di redigere il piano di emergenza connesso con la valutazione dei rischi.
Negli altri luoghi, le misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio sono riportate nel DVR.
I lavoratori devono partecipare alle esercitazioni antincendio con cadenza almeno annuale, secondo le indicazioni dettagliate dell’Allegato I.
Formazione ed aggiornamento degli addetti al servizio antincendio
Il datore di lavoro designa gli addetti (sulla base della valutazione dei rischi e del piano di emergenza) e li forma secondo i nuovi criteri e con docenti in possesso dei requisiti stabiliti dal DM. I contenuti dei corsi di formazione e aggiornamento antincendio per addetti al servizio antincendio sono correlati al livello di rischio dell’attività; il DM individua 3 gruppi di percorsi formativi in funzione della complessità dell’attività e del livello di rischio:
- Attività di “livello 3”: es. stabilimenti di “soglia inferiore” e di “soglia superiore” come definiti dal D.Lgs. n. 105/2015 (normativa Seveso) ecc.;
- Attività di “livello 2”: es. i cantieri temporanei e mobili ove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili ecc.;
- Attività di “livello 1”(attività che non sono né 3 né 2).
Il Decreto contiene i dettagli degli argomenti delle durate dei corsi teorici e pratici per la formazione iniziale e di aggiornamento degli addetti (All. III), così come i casi in cui serve l'attestato di idoneità tecnica (l’All. IV riporta l'elenco dei luoghi di lavoro dove si svolgono attività per le quali è previsto che i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi conseguano l'attestato di idoneità tecnica rilasciata dal Comando provinciale dei Vigili del fuoco, previo superamento di prova tecnica).
L’aggiornamento della formazione per gli addetti antincendio è adesso definito e va effettuato ogni 5 anni.
Disposizioni transitorie e finali
Il nuovo DM cambia radicalmente la formazione degli addetti antincendio (es. deve essere effettuata sempre la prova pratica sull’utilizzo degli estintori per le attività a rischio basso, sia in “formazione iniziale” sia in “aggiornamento”). Altrettanto importante è il dettaglio sui requisiti dei docenti, che appare molto stringente (All. V).
Il DM riporta anche il regime transitorio, in relazione a:
- corsi di formazione programmati secondo la vecchia normativa (validi se svolti entro 6 mesi dalla data del 4 ottobre 2022);
- primo aggiornamento degli addetti al servizio antincendio (che deve avvenire entro 5 anni dalla data di svolgimento dell’ultima attività di formazione o aggiornamento effettuati).
Il Ministero dell'Interno ha approvato una circolare di chiarimenti che si allega.