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Coronavirus Fase 3 - Nuova Ordinanza di Regione Lombardia che aggiorna ed integra le precedenti - PROROGA AL 15 OTTOBRE DELLE PRECEDENTI MISURE E CONFERMA OBBLIGO MISURA TEMPERATURA CORPOREA

La Regione Lombardia ha emanato la nuova Ordinanza n. 604 del 10 settembre 2020 che rimarrà in vigore fino al 15 ottobre 2020.

 

Viene mantenuto l’obbligo di utilizzo mascherina nel territorio regionale nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto. Tale obbligo si applica anche all’aperto in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale di un metro tra soggetti che non siano membri dello stesso gruppo familiare oppure conviventi. In ogni caso la mascherina deve essere sempre detenuta con sé ai fini del suo eventuale impiego.

 

Sono fatte salve le specifiche disposizioni relative a determinate attività economiche, produttive e sociali come disciplinate dalle linee guida allegate all’ordinanza regionale.

 

È soggetto all’obbligo, a prescindere dal luogo di svolgimento dell’attività, il personale che presta servizio nelle attività economiche, produttive e sociali.

 

Sono confermate le prescrizioni e le raccomandazioni per i datori di lavoro, tra cui gli obblighi di misurare la temperatura di tutti i dipendenti, di comunicare tempestivamente i casi sospetti al medico competente (che effettuerà la segnalazione all’ATS di riferimento) e la raccomandazione di utilizzare l’app “AllertaLom” e compilare il questionario “CercaCovid”. In caso di sintomi, il lavoratore deve darne immediata comunicazione al proprio medico di medicina generale (MMG) e segnalare il mancato accesso al luogo di lavoro.

 

La misurazione della temperatura dei clienti/utenti continua ad essere fortemente raccomandata ed è obbligatoria per i clienti dei locali di ristorazione che consumano al tavolo e per l'accesso ai parchi tematici, faunistici e di divertimento.

 

Sono inoltre prorogate al 15 ottobre le precedenti disposizioni per le seguenti attività:

  • Tirocini, volo e navigazione da diporto, addestramento di animali, gestione della fauna selvatica (così come definite ai paragrafi 1.4, 1.5.1, 1.5.2, 1.5.3 e 1.5.4 della Ordinanza n. 573 del 29 giugno 2020);
  • Ingressi nel territorio regionale da parte di chi rientra da Croazia, Grecia, Malta o Spagna (Ordinanza n. 597 del 15 agosto 2020).

 

Per gli aspetti non diversamente disciplinati dall’Ordinanza, rimane valido quanto previsto dalle misure di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2020 e del 7 settembre 2020.