E’ stato pubblicato il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 7 agosto 2023 che regolamenta i casi di esenzione dall’obbligo di nomina del consulente ADR (trasporto merci pericolose su strada) e riordina la normativa caratterizzata da talune criticità applicative per il venir meno dell'esenzione dall’obbligo di tale nomina per gli speditori dal 31 dicembre 2022.
Soggetti interessati
Il decreto è relativo alle imprese che svolgono attività di spedizione o trasporto, oppure una o più delle connesse attività di imballaggio, carico, riempimento oppure scarico, di merci pericolose su strada; l’esenzione dalla nomina del consulente per la sicurezza ADR è in conformità a quanto previsto dal paragrafo 1.8.3.2 dell’ADR.
Esenzioni per esclusione dal campo di applicazione
Sono esentate dalla nomina del consulente le imprese unicamente destinatarie di spedizioni di merci pericolose, in colli, in cisterna oppure alla rinfusa, per le quali il luogo di ricezione si configuri come destinazione finale di tali merci.
Rientrano in tale contesto le imprese destinatarie che provvedono direttamente allo scarico dei colli ovvero le imprese destinatarie che affidano a terzi le attività di scarico colli, svuotamento di cisterne oppure scarico di merci alla rinfusa.
Esenzioni per caratteristiche del trasporto
In base al decreto, sono esentate dalla nomina del consulente le imprese la cui attività comporti la spedizione, il trasporto oppure una o più delle attività correlate di imballaggio, carico, riempimento oppure scarico di merci pericolose, che rientrano nei casi di esenzione previsti dall’ADR e disposizioni speciali (cap. 3.3), nonché le attività riguardanti merci pericolose trattate secondo i quantitativi delle esenzioni per imballaggio in quantità limitate (cap. 3.4) e delle esenzioni per imballaggio in quantità esenti (cap. 3.5).
Esenzioni per trasporto in colli
Nel caso di trasporto di merci pericolose in colli (art. 4) e solo entro i limiti quantitativi di cui al sezione 1.1.3.6.3 (1.1.3.6.4 nel caso di carico in comune di merci che appartengono a categorie di trasporto diverse), è ammessa l’esenzione dalla nomina del consulente purché non si effettuino più di 24 operazioni/anno solare, 3 operazioni/mese e predisponendo un apposito registro interno di monitoraggio del numero di spedizioni eseguite annualmente, con i dati di classificazione ed identificazione di ogni spedizione, data esecuzione, tipo di imballaggio e relativo quantitativo netto.
Tale registro annuale andrà archiviato in modalità cartacea o digitale un minimo di 5 anni e reso disponibile all’amministrazione in caso di richiesta.
Questa esenzione non si applica ai materiali radioattivi della classe 7.
Ne deriva che in caso di spedizioni aventi quantità eccedenti i limiti quantitativi del cap. 1.1.3.6.3. o del numero di spedizioni sopra indicate, sorge l’obbligo della nomina del consulente alla sicurezza ADR.
Esenzioni per spedizioni occasionali
Per i trasporti di merci pericolose alla rinfusa o in cisterna (art. 5), per le sole materie assegnate al gruppo di imballaggio III o alla categoria di trasporto 3 o 4, sono esentate dalla nomina del consulente se il numero massimo delle operazioni è di 12 per anno solare, massimo 2 operazioni per mese, massimo 50 t. trasportate per anno solare.
Anche per questa esenzione deve essere predisposto apposito registro interno di monitoraggio del numero di spedizioni eseguite annualmente, integrato dei dati di classificazione e identificazione di ogni spedizione, data di esecuzione, tipo di confezionamento (rinfusa oppure cisterna), quantità nette, archiviando tale registro (in modo cartaceo o digitale) per un minimo di 5 anni e reso disponibile all’amministrazione in caso di richiesta.
Questa disposizione non si applica ai materiali radioattivi della classe 7, lo svolgimento delle operazioni deve avvenire in modo occasionale o saltuario e solo in ambito nazionale.
Se non sono rispettate tutte queste condizioni, è obbligatoria la nomina del consulente alla sicurezza ADR.
Prescrizioni di sicurezza
Per tutti i casi di esenzione, vanno comunque rispettate le norme di sicurezza che sono previste dall’ADR, così come deve essere garantita la costante formazione del personale, per la quale deve essere effettuata apposita registrazione (dell’avvenuta formazione) e conservata per almeno 5 anni e resa disponibile all’autorità su richiesta.
Relazione di incidente
Nel caso di incidenti gravi o eventi imprevisti che si siano verificati nelle fasi di carico, riempimento, trasporto o scarico di merci pericolose, e che richiedano una notifica secondo le indicazioni della sezione 1.8.5 dell'ADR (che stabilisce i casi in cui il rovesciamento di merci pericolose sia tale da generare l’obbligo di notifica), il legale rappresentante dell'impresa coinvolta in tale evento deve assicurarsi dell'inoltro al competente ufficio di Motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del rapporto in conformità alla sezione 1.8.5.4 dell'ADR, che deve riportare, nella pagina di copertina del rapporto stesso, la condizione di esenzione della nomina del consulente.
In sintesi, rispetto alla previgente normativa, si hanno le seguenti principali differenze:
- per l’esenzione dall’obbligo di nomina del consulente, non è più necessaria l’apposita comunicazione annuale all’Ufficio della Motorizzazione Civile;
- sono modificati (in senso riduttivo) il numero di spedizioni ed i quantitativi che possono essere effettuati senza la nomina del consulente;
- è ora prevista la registrazione di tutte le spedizioni effettuate;
- la periodica formazione degli addetti deve ora essere registrata; viene ora previsto in caso di incidente, in talune precise situazioni, una notifica all’autorità.
Per quanto non espressamente indicato dal decreto, restano comunque applicabili tutte le altre disposizioni dell’ADR in tema di imballaggi, etichettatura, dotazione dei veicoli, CFP del conducente.
Gli eventuali rifiuti, qualora pericolosi ai sensi dell’ADR, vanno trattati come merci ADR.