Cari associati,
nella tarda serata di ieri è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DPCM 18 ottobre 2020 (in allegato), con il quale vengono modificate alcune disposizioni contenute nel DPCM 13 ottobre 2020 introducendo ulteriori misure restrittive per il contenimento del contagio da Covid 19 (efficaci da oggi e fino al prossimo 13 novembre). Segnaliamo in particolare i seguenti provvedimenti:
- restano consentite le manifestazioni fieristiche di carattere nazionale e internazionale, che abbiano adottato protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico che supporta l'attività del Capo del Dipartimento della protezione civile, nel rispetto di misure organizzative adeguate alle dimensioni e caratteristiche dei luoghi e tali da garantire il rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 metro (art. 1, comma 1, lettera d, n. 4);
- sono sospese tutte le attività convegnistiche o congressuali, ad eccezione di quelle che si svolgono con modalità a distanza (art. 1, comma 1, lettera d, n. 5);
- è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza (art. 1, comma 1, lettera d, n. 5).
Si ricorda inoltre che il DPCM 13 ottobre 2020, prevede le seguenti disposizioni:
- per le attività produttive industriali e commerciali viene confermata l'applicazione del protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19, sottoscritto il 24 aprile 2020 (art. 2). Resta inoltre vigente il protocollo per il contenimento del contagio nel settore del trasporto e della logistica del 20 marzo 2020;
- riguardo alle attività professionali, viene confermata la raccomandazione a: svolgere tali attività anche in modalità agile;
- incentivare la fruizione di ferie e congedi retribuiti (o altri strumenti similari previsti dai contratti collettivi); adottare protocolli anti-contagio;
- incentivare le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro anche utilizzando forme di ammortizzatori sociali (art. 1, comma 6, lettera ll);
- viene confermata la possibilità di spostarsi da e per l'estero per esigenze lavorative (art. 4), nel rispetto degli obblighi di dichiarazione dei dati necessari al tracciamento degli spostamenti (art. 5) e delle disposizioni in tema di sorveglianza sanitaria, accertamenti e isolamento fiduciario (art. 6).
I nostri uffici restano come sempre a disposizione per qualsiasi chiarimento.
Con i migliori saluti.
