È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DPCM 3 dicembre 2020, in vigore da oggi 4 dicembre fino al 15 gennaio 2021, che prevede misure per il contenimento del contagio in sostituzione di quelle contenute nel DPCM 3 novembre 2020.
Le nuove disposizioni
- Viene confermato il divieto di assembramentoe l'obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e anche in tutti i luoghi all’aperto, con eccezione dei casi in cui sia possibile garantire l'isolamento rispetto a persone non conviventi.
- Dal 4 al 20 dicembre sarà invece possibile spostarsi fra le regioni gialle. Dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 è vietato, nell’ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse Regioni o Province autonome (anche quelle in zona gialla), e nelle giornate del 25 e del 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021 è vietato altresì ogni spostamento tra Comuni, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute da giustificare mediante esibizione del modulo di auto dichiarazione. Sarà comunque sempre possibile rientrare nella propria residenza, domicilio o abitazione, mentre non sarà possibile raggiungere la seconda casa se si trova in una regione diversa (a meno che non sia nella stessa regione gialla).
- Dalle ore 22.00 alle ore 5.00 e dalle ore 22.00 del 31 dicembre 2020 alle ore 7.00 del 1° gennaio 2021 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.
- Per gli spostamenti da e per l'estero sono in vigore nuove limitazioni ma restano sempre possibili quelli per esigenze lavorative, nel rispetto degli obblighi di dichiarazione dei dati necessari al tracciamento degli spostamenti e delle disposizioni in tema di sorveglianza sanitaria, accertamenti e isolamento fiduciario (cfr. nostra Circolare n. 748 del 04/12/2020).
- Sono vietate le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi,mentre i convegni, i congressi e gli altri eventi devono obbligatoriamente svolgersi in modalità a distanza.
- Dal 4 dicembre al 6 gennaio gli esercizi commerciali potranno restare aperti fino alle 21.
- Gli impianti sciistici e le piste da sci potranno riaprire dal 7 gennaio; restano aperti invece gli alberghi nelle località montane con tutti gli obblighi e i divieti validi sul territorio nazionale. Sono vietate le crociere dal 21 dicembre al 6 gennaio e i porti saranno chiusi per le crociere organizzate da navi estere.
- Viene confermata la raccomandazione a svolgere le attività professionali anche in modalità agile, qualora possano essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza incentivando la fruizione di ferie e congedi retribuiti (o altri strumenti similari previsti dai contratti collettivi) ed adottando protocolli anti-contagio; (art. 1, comma 10, lettera nn).
- Per le attività produttive industriali e commerciali viene confermata l'applicazione del protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19, sottoscritto il 24 aprile 2020. Resta inoltre vigente il protocollo per il contenimento del contagio nel settore del trasporto e della logistica del 20 marzo 2020. Sono fortemente raccomandati ai datori di lavoro privati l’utilizzo della modalità di lavoro agile e la differenziazione dell’orario di ingresso del personale.
Ricordiamo che in Lombardia, che è in “zona arancione”, dalle 5 alle 22 non è necessario motivare gli spostamenti all’interno del proprio Comune; per le ulteriori misure in vigore nel territorio regionale si rinvia alla pagina web del Governo con le FAQ aggiornate.