Mercoledì 16 settembre 2020 è stata raggiunta l’ipotesi di Accordo per il rinnovo del CCNL 10/12/2015 per gli addetti all’industria della gomma cavi elettrici ed affini e all’industria delle materie plastiche.
A motivo della situazione di emergenza sanitaria provocata da Covid-19, la trattativa si è svolta in modalità di videoconferenza.
L’operatività dell’intesa è subordinata alla comunicazione di approvazione che le Organizzazioni sindacali si sono impegnate a far pervenire alla Federazione Gomma Plastica entro il 20 novembre 2020, a seguito della consultazione dei lavoratori.
Rinviando al testo contrattuale allegato per ogni dettaglio e con riserva di una successiva circolare, si riportano di seguito i principali contenuti dell’intesa.
Decorrenza e Durata
Il CCNL decorre dal 1° luglio 2019 al 31 dicembre 2022.
Per il periodo 1° luglio 2019 – 31 dicembre 2020 le Parti hanno stabilito di confermare tutte le disposizioni economiche e normative del CCNL 10 dicembre 2015.
Evidenziamo che non sono previsti oneri a carico delle imprese per il 2020 e che le nuove disposizioni e gli incrementi retributivi decorrono dal 1° gennaio 2021.
Trattamento economico
Sono stati abrogati i commi 6, 7, 8 e 9 dell’articolo 70 e, contestualmente, sono stati introdotti i paragrafi A e B dell’articolo 17 che regolano il TEM e il TEC in osservanza dell’Accordo Interconfederale del 9 marzo 2018 “Contenuti e indirizzi delle relazioni industriali e della contrattazione collettiva di Confindustria e Cgil, Cisl, Uil”.
La variazione del TEM avverrà – secondo le regole condivise, per norma o prassi – in funzione degli scostamenti registrati nel tempo dall’indice dei prezzi al consumo armonizzato per i paesi membri della Comunità europea, depurato dalla dinamica dei prezzi dei beni energetici importati come calcolato dall’Istat.
É stato convenuto l’incremento complessivo di € 63,00 per il livello F, suddiviso in due tranche. Di seguito riportiamo gli incrementi per livello e per data di decorrenza.
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LIV |
Dal 1/1/2021 |
Dal 1/1/2022 |
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I |
25,57 |
24,77 |
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H |
28,44 |
27,55 |
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G |
29,82 |
28,89 |
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F |
32,00 |
31,00 |
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E |
32,85 |
31,82 |
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D |
34,23 |
33,16 |
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C |
34,67 |
33,58 |
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B |
35,13 |
34,03 |
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A |
37,24 |
36,07 |
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Q |
39,55 |
38,31 |
Pertanto, dal 1° gennaio 2021 i minimi retributivi saranno:
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LIV |
Dal 1/1/2021 |
Dal 1/1/2022 |
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I |
1.419,80 |
1.444,57 |
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H |
1.579,27 |
1.606,82 |
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G |
1.656,06 |
1.684,95 |
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F |
1.777,12 |
1.808,12 |
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E |
1.824,34 |
1.856,16 |
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D |
1.901,07 |
1.934,23 |
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C |
1.925,26 |
1.958,84 |
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B |
1.950,87 |
1.984,90 |
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A |
2.067,93 |
2.104,00 |
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Q |
2.196,27 |
2.234,58 |
Indennità sostitutiva del premio di risultato
A partire dal 1° gennaio 2022, l’indennità sostitutiva del premio di risultato di cui all’allegato 1 del CCNL sarà erogata in tutte le realtà aziendali che, nei tre anni precedenti, non abbiano realizzato o applicato la contrattazione del premio di risultato.
Indennità turno notturno
L’indennità in cifra fissa di cui all’art. 12, comma 5, del CCNL, prevista per ogni turno notturno prestato nell’ambito dei turni avvicendati sarà riproporzionata all'effettiva prestazione svolta.
Conto ore
È stata prevista la possibilità di definire a livello aziendale con la RSU e/o organizzazioni sindacali territoriali una diversa percentuale di recupero delle ore di straordinario effettuate dal lavoratore.
Classificazione del personale
Le Parti hanno convenuto di costituire entro sei mesi dalla sottoscrizione dell’Accordo la Commissione Paritetica Nazionale per la revisione del sistema di classificazione che durante la vigenza del contratto collettivo lavori ad una ipotesi di revisione dell'attuale sistema classificatorio.
A partire dal 1° gennaio 2021, i lavoratori inquadrati al livello I dell’area produzione, con posizione professionale di addetti alla conduzione di macchine di produzione o all’esecuzione di operazioni di montaggio ed assemblaggio di prodotti, saranno inquadrati al livello H dopo il superamento del periodo di prova.
Rappresentante dei lavoratori per la formazione
Nelle realtà con oltre 50 dipendenti, all’interno della RSU, potrà essere identificato il delegato alla formazione che, in possesso di adeguate competenze e, qualora necessaria, con opportuna formazione dedicata, sarà consultato in sede di definizione delle tematiche della formazione finanziata.
Banca delle ore solidale
Le Parti si sono impegnate a definire, entro sei mesi dalla sottoscrizione dell’Accordo, linee guida per la Banca delle ore solidale prevista dall’articolo 24 del D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 151, quale strumento di indirizzo per le singole regolamentazioni che possono essere adottate in sede aziendale.
Assistenza sanitaria
In materia di assistenza sanitaria, le Parti hanno infine convenuto di promuovere una campagna informativa volta a dare impulso alle iscrizioni al FASG&P, stabilendo a tal fine 1 ora di assemblea aggiuntiva retribuita una tantum da effettuarsi nell'arco di questa vigenza contrattuale.
Altri interventi di carattere normativo
È stata prevista la riduzione dei tempi di programmazione dei permessi di cui all’art. 33 della L. 104/1992 da tre mesi ad un mese.
Sono state escluse dal riproporzionamento delle ROL le giornate di visita e i ricoveri per terapie oncologiche, degenerative, salvavita e il periodo di maternità anticipata per gravidanza a rischio o per mansioni incompatibili con la gravidanza.
Le trasformazioni del contratto di lavoro a tempo parziale per i lavoratori affetti da malattie oncologiche o da gravi patologie degenerative di cui all’art. 8, comma 3, del D. Lgs. 81/2015, non saranno computate nel limite contrattualmente previsto del 3% delle domande di trasformazione.
È stata elevata da 5 a 10 mesi l’aspettativa non retribuita che il lavoratore può richiedere per un continuativi gravi eventi morbosi superato il periodo di comporto.
È stato riconosciuto il diritto ad usufruire di orari di lavoro flessibile ai familiari fino al primo grado di studenti del primo ciclo dell'istruzione con DSA ai sensi dell’art. 6 della Legge 8 ottobre 2010, n. 170, tenuto conto delle esigenze organizzative e produttive.
In materia di relazioni industriali sono stati previsti interventi migliorativi sull’Osservatorio nazionale, è stata costituita la Commissione Paritetica Contrattuale Nazionale Salute Sicurezza e Ambiente ed è stato rinominato il Titolo V nel quale è confluito il paragrafo B. Prevenzione, Sicurezza sul lavoro e Ambiente precedentemente inserito del Titolo I Relazioni Industriali a livello nazionale.
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Area Lavoro e Sindacale (Int. 212)