Le aziende sono tenute all’invio del prospetto informativo sulla situazione occupazionale al 31 dicembre dell’anno precedente a quello della denuncia. Se rispetto all'ultimo prospetto inviato non avvengono cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l'obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva il datore di lavoro non è tenuto ad inviare il prospetto. Il termine è perentorio e non prorogabile.