Ai sensi dell’articolo 2, Sezione terza, il CCNL 5 febbraio 2021, a decorrere dallo scorso 1° luglio 2024, è entrato in regime di ultrattività e, pertanto, continua a produrre gli stessi effetti così come definiti dalle rispettive norme contrattuali.
Pertanto, proseguono ad essere in vigore tutti gli istituti disciplinati dal medesimo CCNL secondo modalità e criteri ivi stabiliti.
In particolare, per quanto riguarda il welfare di cui all’art. 17, Sezione quarta Titolo IV, i si ricorda che entro il prossimo 1° giugno le aziende devono mettere effettivamente a disposizione dei dipendenti 200 euro a titolo di flexible benefit; inoltre, i lavoratori hanno la possibilità di destinare i suddetti valori al Fondo Cometa o al Fondo mètaSalute, secondo regole e modalità previste dai medesimi Fondi.