L’INPS con circolare n. 125 del 9 agosto u.s. ha fornito indicazioni in ordine agli ultimi interventi normativi in materia di ammortizzatori sociali.
Si segnalano, in particolare, i seguenti aspetti:
La previsione si rivolge ai datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione del trattamento ordinario di integrazione salariale secondo quanto previsto dall’articolo 10 del D. lgs n. 148/2015, a prescindere dalle dimensioni dell’organico aziendale.
ll trattamento di integrazione salariale straordinaria in questione è una misura alternativa agli ordinari strumenti di sostegno previsti dal D. lgs n. 148/2015 e svincolata dalla normativa emergenziale.
L’ammontare del trattamento di integrazione salariale è pari al 70% della retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore non lavorate, senza l'applicazione dei massimali mensili previsti dall'articolo 3, comma 5, del citato D. lgs. n. 148/2015 e con il riconoscimento della relativa contribuzione figurativa.
L’esonero, fino al 31 dicembre 2021, dal versamento del contributo addizionale di cui all’articolo 5 del D.lgs n. 148/2015, per gli interventi di cassa integrazione ordinaria e straordinaria decorrenti dal 1° luglio 2021, è riconosciuto nel limite di spesa di 163,7 milioni di euro per l'anno 2021.
Al fine garantire la continuità delle misure di sostegno in favore dei lavoratori interessati dalla continuità della sospensione/riduzione dell’attività aziendale per assicurare una più agevole gestione delle richieste che, in via generale, prevedono interventi per periodi che decorrono dall’inizio della settimana, il periodo di trattamenti di integrazione salariale ordinaria cui al citato articolo 40, comma 3, potrà essere richiesto a decorrere dall’inizio della settimana in cui si colloca il 1° luglio 2021, ovvero dal 28 giugno 2021.
Tuttavia, potranno accedere all’intervento di integrazione salariale ordinaria senza obbligo del versamento del contributo addizionale a far tempo dal 28 giugno 2021, esclusivamente i datori di lavoro cui siano state interamente autorizzate, fino al 27 giugno 2021, le 13 settimane di trattamenti di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto-legge n. 41/2021 (casuale “COVID-19 DL 41/21”).
Le istanze di cassa integrazione ordinaria relative a sospensioni/riduzioni di attività decorrenti dal 28 giugno 2021 o da “luglio 2021”, dovranno essere trasmesse entro e non oltre il 31 agosto 2021.
Al fine garantire la continuità delle misure di sostegno in favore dei lavoratori interessati dalla continuità della sospensione/riduzione dell’attività aziendale, il periodo di trattamenti potrà essere richiesto a decorrere dall’inizio della settimana in cui si colloca il 1° luglio 2021.
Conseguentemente, qualora siano state richieste e autorizzate fino al 27 giugno 2021 le 13 settimane di trattamenti di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto-legge n. 41/2021 (casuale “COVID-19 DL 41/21”), i datori di lavoro di cui trattasi potranno richiedere il nuovo periodo di trattamenti ai sensi dell’articolo 50-bis, comma 2, del decreto-legge n. 73/2021, per un massimo di 17 settimane, a far tempo dal 28 giugno 2021.
Nel diverso caso in cui non siano state interamente richieste e autorizzate le 13 settimane di trattamenti di cui all’articolo 8, comma 1, del menzionato decreto–legge n. 41/2021, la prestazione sarà riconosciuta a partire dal 1° luglio 2021, sempre per un massimo di 17 settimane di trattamenti.
Per richiedere l’ulteriore periodo massimo di 17 settimane di integrazione salariale, i datori di lavoro dei settori sopra richiamati dovranno trasmettere domanda di concessione dei trattamenti con la nuova causale, denominata “COVID 19 - DL 99/21”.
Con riferimento alla prestazione di cassa integrazione ordinaria, previa sospensione del trattamento di cassa integrazione straordinaria in corso, le relative domande di concessione del trattamento devono essere trasmesse utilizzando la nuova causale “COVID 19 - DL 99/21 –sospensione CIGS”.
Il termine per la presentazione delle domande relative ai trattamenti di cassa integrazione ordinaria è fissato entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.
Conseguentemente, le istanze di accesso ai trattamenti decorrenti da “luglio 2021”, comprese quelle per cui, secondo le indicazioni sopra illustrate, è possibile anticipare il trattamento dalla data del 28 giugno 2021, devono essere trasmesse, a pena di decadenza, entro il 31 agosto 2021.
Per gli approfondimenti si rimanda alla circolare in allegato.