Con riferimento alla nostra circolare n. 219 del 25 marzo 2021 la Regione Lombardia ha pubblicato il decreto attuativo n. 4033/2021 di seguito riassunto:
Presentazione delle domande
La presentazione delle domande di contributo decorre dal 15/04/2021 alle ore 12.00 e termina, salvo proroghe, il 30/06/2022 alle ore 12.00 e comunque fino ad esaurimento delle risorse stanziate (€ 20.000.000,00), esclusivamente attraverso il sistema informativo Bandi Online raggiungibile all’indirizzo www.bandi.regione.lombardia.it.
L’accesso a Bandi Online può essere effettuato attraverso le proprie credenziali SPID, CRS/CNS o, per i soggetti registrati, con la propria utenza
Il datore di lavoro può presentare domanda di contributo successivamente all’assunzione del destinatario e previa rendicontazione dell’inserimento lavorativo del destinatario da parte dell’operatore nell’ambito delle misure Dote Unica lavoro - Fase 4 e Azioni di Rete per il Lavoro – Fasi I e II.
Procedura di assegnazione di contributo
Il contributo è assegnato con procedura a sportello, in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande, previa istruttoria effettuata entro 60 giorni dalla data di protocollazione della domanda.
Soggetti beneficiari
Sono ammessi ad accedere al contributo i datori di lavoro, che assumono lavoratori presso un’unità produttiva/sede operativa ubicata in Lombardia, rientranti in una delle seguenti categorie:
- soggetti regolarmente iscritti presso il registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente con stato attivo, per coloro che sono tenuti a tale adempimento (es. imprese, società tra professionisti, etc.);
- soggetti non iscritti presso il registro delle imprese ma che esercitano, anche se in forma non prevalente, attività di tipo economico e sono in possesso di una partita IVA.
Caratteristiche generali dell’agevolazione
Il contributo è concesso a fronte della sottoscrizione, a decorre dal 29 marzo 2021, di contratti di lavoro subordinato:
- a tempo indeterminato, a tempo determinato di almeno 12 mesi, in apprendistato;
- a tempo pieno, a tempo parziale (di almeno 20 ore settimanali medie).
Sono esclusi i contratti di somministrazione e tutte le altre seguenti forme contrattuali: lavoro a progetto / collaborazione coordinata e continuativa; lavoro occasionale; lavoro accessorio; lavoro o attività socialmente utile (LSU - ASU); lavoro autonomo nello spettacolo; contratto di agenzia; associazione in partecipazione; lavoro intermittente (job on call); lavoro domestico.
Il contributo massimo è differenziato in funzione della difficoltà di accesso nel mercato del lavoro, come segue:
- Lavoratori fino a 54 anni: € 5.000
- Lavoratrici fino a 54 anni: € 7.000
- Lavoratori a partir da 55 anni: € 7.000
- Lavoratrici a partir da 55 anni: € 9.000
A tali importi si aggiunge un ulteriore valore di € 1.000 se l’assunzione viene effettuata da un datore di lavoro con meno di 50 dipendenti.
Il contributo non può eccedere il costo del lavoro al netto degli oneri previdenziali e contributivi ed è da intendersi riferito a contratti a tempo pieno. Per i contratti a tempo parziale l’incentivo concedibile sarà riparametrato in funzione della percentuale di ore previste.
Regimi di aiuto
L’agevolazione si configura come aiuto di stato per i soggetti beneficiari dell’agevolazione ed è riconosciuta, a scelta del soggetto beneficiario, ai sensi del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19" o, alternativamente, ai sensi del Reg. (UE) n. 1407/2013 nei limiti previsti per gli altri aiuti di importanza minore "de minimis".
Modalità e tempi per l’erogazione dell’agevolazione
L’erogazione del contributo avviene con tempistiche e modalità diverse a scelta del soggetto richiedente:
- a rimborso, a seguito di rendicontazione intermedia e finale (eventualmente, anche in un’unica soluzione);
- in un’unica soluzione anticipata alla presentazione della domanda di liquidazione, con presentazione di fidejussione a garanzia del contributo.
Obblighi dei soggetti beneficiari
I soggetti richiedenti devono assicurare di:
- non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione del proprio stato, ovvero di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- essere in regola con la normativa in materia di sicurezza del lavoro, assicurazioni sociali obbligatorie nonché rispettare la normativa in materia fiscale;
- essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori e con le contribuzioni agli Enti Paritetici ove espressamente previsto dai Contratti Collettivi Nazionali Interconfederali o di Categoria;
- essere in regola con le assunzioni previste dalla Legge n. 68 del 12/03/99 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" e in materia di collocamento mirato ai disabili;
- essere in regola con la normativa sugli aiuti di Stato in regime di "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19" e "de minimis" (Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013).
I soggetti beneficiari dell’agevolazione sono tenuti al rispetto dei principi generali di fruizione degli incentivi di cui all’art. 31 del D.lgs. n. 150/2015.