Il d.l. 104/2020, convertito nella legge 126/2020, ha previsto l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per le assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, o per le trasformazioni del contratto da tempo determinato ad indeterminato, effettuate nel periodo intercorrente tra il 15 agosto 2020 e sino al 31 dicembre 2020.
Riassumiamo, di seguito, le indicazioni fornite in merito dall’Inps con circolare n. 133 del 24/11/2020.
Datori di lavoro che possono accedere al beneficio: tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, ad eccezione del settore agricolo e domestico.
Rapporti di lavoro incentivati: tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato instaurati o convertiti da tempo determinato ad indeterminato tra il 15 agosto 2020 e sino al 31 dicembre 2020, compresi i part-time ed i contratti a scopo di somministrazione, con esclusione dei contratti di apprendistato (di qualsiasi tipologia), di lavoro domestico e intermittente.
Sono altresì esclusi dal beneficio in oggetto i lavoratori che abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti all'assunzione presso la medesima impresa.
Misura dell’incentivo: l’esonero è pari alla contribuzione previdenziale totale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per un importo massimo di 8.060,00 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile (pari quindi a 671,66 euro) per un massimo di sei mensilità a partire dalla data di assunzione/trasformazione a tempo indeterminato.
Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.
Non sono oggetto di sgravio: premi e i contributi dovuti all’INAIL; contributo al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile”; contributo ai “Fondi di cui agli articoli 26, 27, 28 e 29 del D.lgs n. 148/2015” nonché al “Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento e al Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige di cui all’articolo 40 del D.lgs n. 148/2015”; contributo al “Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, previsto dal decreto interministeriale n. 95269 del 7 aprile 2016”; contributo previsto dall’articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845; contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelli concepiti allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento.
Condizioni di spettanza dell’esonero. Il diritto alla fruizione dell’esonero è subordinato alle seguenti condizioni:
- possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC)
- assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge
- rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale
Inoltre, ai fini della legittima fruizione dell’esonero, devono trovare applicazione i principi generali in materia di incentivi all’occupazione:
- l’assunzione non viola il diritto di precedenza, stabilito dalla Legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine
- l’assunzione non riguarda lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava elementi di relazione con il datore di lavoro che assume sotto il profilo della sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero della sussistenza di rapporti di controllo o collegamento.
Procedimento di ammissione all’esonero: il datore di lavoro deve inviare la domanda di ammissione all’agevolazione attraverso il modulo DL104-ES predisposto dall’Istituto sul sito internet www.inps.it, nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”, fornendo le seguenti informazioni: lavoratori nei cui confronti è chiesto l’esonero; codice della comunicazione obbligatoria relativa al rapporto di lavoro instaurato; l’importo della retribuzione mensile media, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità; misura dell’aliquota contributiva datoriale oggetto di sgravio. In seguito all’autorizzazione, il soggetto interessato potrà fruire del beneficio mediante conguaglio nelle denunce contributive (Uniemens) e il datore di lavoro dovrà avere cura di non imputare l’agevolazione a quote di contribuzione non oggetto di esonero.
L’INPS, una volta ricevuta la domanda telematica, tramite i propri sistemi informativi centrali, effettuati i controlli sull’esistenza del rapporto di lavoro nonché sulla disponibilità delle risorse, calcola l’importo dell’incentivo spettante in base all’aliquota contributiva datoriale indicata e autorizza la fruizione dell’esonero per il periodo spettante.
In seguito all’autorizzazione, il soggetto interessato potrà fruire del beneficio mediante conguaglio nelle denunce contributive (Uniemens) e il datore di lavoro dovrà avere cura di non imputare l’agevolazione a quote di contribuzione non oggetto di esonero.