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Covid-19 - Cassa integrazione guadagni per le aziende del "settore moda"

Il D.L. 30 giugno 2021, n. 99 ha previsto per i datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili, identificati, secondo la classificazione delle attività economiche Ateco 2007, con i codici 13, 14 e 15, che, a decorrere dalla data del 1º luglio 2021, sospendono o riducono l'attività lavorativa, la possibilità di presentare, per i lavoratori in forza alla data del 30 giugno 2021, domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale Covid-19 (di cui agli artt. 19 e 20 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27) per una durata massima di 17 settimane nel periodo compreso tra il 1º luglio e il 31 ottobre 2021.


Per tali trattamenti non è dovuto alcun contributo addizionale.


Le domande di accesso ai trattamenti sono da presentare all'Inps, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.