Il D.L. 14 agosto 2020, n. 104, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia”, entrato in vigore il 15 agosto 2020, ha introdotto novità all’impianto normativo in materia di ammortizzatori sociali connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
La principale novità consiste nella possibilità per i datori di lavoro di accedere ai nuovi trattamenti indipendentemente dal precedente ricorso e dall’effettivo utilizzo degli stessi nel primo semestre 2020.
Il decreto-legge n. 104/2020, infatti, ridetermina il numero massimo di settimane richiedibili entro il 31 dicembre 2020 (fino a 18 settimane complessive), azzerando il conteggio di quelle richieste e autorizzate per i periodi fino al 12 luglio 2020, ai sensi della precedente disciplina dettata dai decreti-legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), e 19 maggio 2020, n. 34 (convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77).
Tuttavia, viene stabilito che i periodi di integrazione, già richiesti e autorizzati ai sensi delle precedenti disposizioni, che si collocano, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020, sono automaticamente imputati alle prime 9 settimane del nuovo periodo di trattamenti previsto dal decreto-legge in parola.
In attesa della pubblicazione delle apposite circolari, che illustreranno la disciplina di dettaglio prevista dal citato decreto-legge nonché le relative istruzioni operative, l’INPS, con il messaggio n. 3131 del 21 agosto 2020, ha fornito le prime informazioni in ordine alle predette novità.
Con riguardo alle modalità di accesso ai nuovi trattamenti di integrazione salariale e assegno ordinario previsti dal d.l. n. 104/2020, l’INPS, in particolare, ha precisato che per le richieste inerenti alle prime 9 settimane, o il minor periodo che risulta scomputando i periodi già richiesti o autorizzati ai sensi della precedente normativa decorrenti dal 13 luglio 2020, i datori di lavoro dovranno continuare ad usare la causale “COVID-19 nazionale” già in uso.
Per quanto attiene alle ulteriori 9 settimane che, potranno essere richieste dai soli datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il precedente periodo di nove settimane, e per le quali in relazione alla riduzione o meno di fatturato potrebbe essere richiesto il pagamento di un contributo addizionale, verranno fornite dall’INPS ulteriori istruzioni operative per l'invio delle domande, che quindi al momento non possono essere inoltrate.
Rivolgersi a:
Casati Loredana (cell. 335 1865821 - casati@ali.legnano.mi.it)
Crosta Massimo (cell. 335 7950829 - crosta@ali.legnano.mi.it)
Tripodi Massimo (cell. 335 7986279 - tripodi@ali.legnano.mi.it)