E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 14 agosto 2020 ed è entrato in vigore il giorno successivo, il D.L. 104/2020 recante "Misure urgenti per il rilancio ed il sostegno dell'economia".
In attesa dei necessari chiarimenti da parte degli Enti preposti, si illustrano le principali misure introdotte dal suddetto provvedimento in materia di lavoro.
Nuovi trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga (Art. 1)
I datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID 19 possono presentare domanda di concessione dei trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga di cui agli artt. da 19 a 22 quinquies del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni, per una durata massima di 9 settimane, incrementabili di ulteriori 9 settimane, a condizione che sia stato già interamente autorizzato il primo periodo di nove settimane.
Le complessive 18 settimane devono essere collocate nel periodo ricompreso tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020.
I periodi di integrazione precedentemente richiesti ed autorizzati ai sensi del predetto D.L. n. 18/2020 che sono collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020, sono imputati, ove autorizzati, alle prime nove settimane del D.L. n. 104/2020 con la conseguente diminuzione del numero di settimane che possono essere richieste dalle aziende.
I datori di lavoro che presentano domanda per periodi di integrazione salariale relativamente al periodo delle ulteriori 9 settimane di cui al Decreto Legge in oggetto devono versare un contributo addizionale determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del primo semestre 2019.
L'ammontare di tale contributo addizionale è pari:
- al 9 % della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o la riduzione dell'attività lavorativa, per i datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato inferiore al venti per cento;
- al 18 % della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o la riduzione dell'attività lavorativa, per i datori di lavoro che non hanno subito alcuna riduzione del fatturato.
Il contributo addizionale non è dovuto dai datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20 per cento oppure che hanno avviato l'attività di impresa successivamente al 1° gennaio 2019.
Ai fini dell’accesso alle ulteriori 9 settimane, il datore di lavoro deve presentare all’INPS domanda di concessione nella quale autocertifica la sussistenza dell’eventuale riduzione del fatturato. In mancanza di autocertificazione, l’INPS applicherà l’aliquota del 18%.
Le domande di accesso ai trattamenti devono essere inoltrate all’INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. In fase di prima applicazione, entro il 30 settembre 2020.
In caso di richiesta di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell'INPS, il datore di lavoro è tenuto ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero - se più favorevole - entro 30 giorni dall'adozione del provvedimento di concessione.In fase di prima applicazione, si applica, se posteriore, il termine di 30 giorni dall'entrata in vigore del Decreto Legge n. 104/2020, cioè entro il 14 settembre 2020.
I termini di decadenza di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all'emergenza Covid-19 e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, compresi quelli differiti in via amministrativa, in scadenza entro il 31 luglio 2020, sono differiti al 31 agosto 2020, mentre quelli che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1° e il 31 agosto 2020, sono differiti al 30 settembre 2020.
Le 18 settimane di trattamento di integrazione salariale previste dal D.L. 104/2020 sono concesse entro il limite complessivo di spesa di 5.174 milioni di euro per la Cassa Integrazione Guadagni ordinaria e l'assegno ordinario e 2.889,6 milioni per la CIG in deroga.
Le prime 9 settimane di trattamento possono essere altresì riconosciute nei relativi limiti di spesa fissati dal D.L. n. 34/2020.
Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione (Art. 3)
I datori di lavoro privati, che non richiedono i trattamenti di integrazione Covid e che abbiano già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, dei medesimi trattamenti di integrazione salariale, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, potranno beneficiare dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo di quattro mesi, fruibili entro il 31 dicembre 2020, nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei predetti mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, riparametrato e applicato su base mensile.
Al datore di lavoro che beneficia dell’esonero contributivo in esame, si applica il divieto di licenziamento collettivo e individuale per giustificato motivo oggettivo.
All'eventuale violazione delle disposizioni relative ai divieti di licenziamento consegue, peraltro, la revoca, con effetto retroattivo, dell'esonero contributivo concesso e l'impossibilità di presentare istanza di integrazione salariale per Covid-19.
L'esonero di cui trattasi è cumulabile con altri esoneri o riduzioni contributive in atto e può essere riconosciuto anche ai datori di lavoro che abbiano richiesto periodi di integrazione salariale per Covid-19, ai sensi della precedente decretazione d'urgenza (dunque riferiti alle prime 18 settimane di trattamento per Covid-19) collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020.Si precisa che l'efficacia delle disposizioni dell'articolo in commento è subordinata, all'autorizzazione della Commissione Europea.
Disposizioni in materia di NASPI E DIS-COLL (Art. 5)
Le prestazioni di NASPI e DIS-COLL il cui periodo di fruizione termini nel periodo compreso tra il 1° maggio 2020 e il 30 giugno 2020, sono prorogate per ulteriori due mesi. L'importo riconosciuto per ciascuna mensilità aggiuntiva è pari all'importo dell'ultima mensilità spettante per la prestazione originaria.
Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo indeterminato (Art. 6)
Fino al 31 dicembre 2020, ai datori di lavoro che assumono, successivamente al 15 agosto 2020, lavoratori subordinati a tempo indeterminato (con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico) è riconosciuto l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di sei mesi decorrenti dall'assunzione, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.
Tale beneficio non comporta una riduzione dell'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.Sono esclusi dall'esonero i lavoratori che siano stati dipendenti a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti l'assunzione presso la medesima impresa.
L'agevolazione è cumulabile con altri esoneri o riduzioni contributive in atto e può essere riconosciuta anche in caso di trasformazione di un contratto a tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato, successivamente al 15 agosto 2020.
Modifiche in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine (Art. 8)
In conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga all’art. 21 del D.Lgs. n. 81/2015 e fino al 31 dicembre 2020, ferma restando la durata massima complessiva di 24 mesi, è possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta, i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle causali di cui all’art. 19, comma n. 1, del D.Lgs. n. 81/2015.
Il Decreto Agosto abroga, inoltre, la disposizione del DL n. 34/2020 secondo cui il termine dei contratti di lavoro degli apprendisti e dei contratti a tempo determinato, anche in regime di somministrazione, doveva essere prorogato per una durata pari al periodo di sospensione dell'attività lavorativa.
Proroga disposizioni in materia di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo (Art. 14)
Il d.l. n. 104/2020 proroga il blocco dei licenziamenti collettivi ed individuali per giustificato motivo oggettivo per i datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale riconducibili all’emergenza epidemiologica o dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali.
Il blocco cessa dunque alla data del 31 dicembre 2020 o all’eventuale precedente data di esaurimento delle citate misure.
Il blocco stesso non si applica - oltre che al personale già impiegato nell’appalto e riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore - anche nelle seguenti fattispecie:
- licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, sempre che nel corso della liquidazione della società non si configuri un trasferimento d’azienda o di ramo d’azienda, ai sensi dell’art. 2112 c.c.;
- ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono all’accordo medesimo;
- licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione.
È infine confermata la possibilità per il datore di lavoro di revocare i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo realizzati nel 2020, con contestuale richiesta di trattamento di integrazione salariale.
Accesso alla cassa integrazione per i lavoratori delle ex-zone rosse (Art. 19)
Sono stabilite le modalità di accesso a 4 settimane di trattamento di integrazione salariale (fruibili per periodi dal 23 febbraio al 30 aprile 2020) per le imprese operanti nelle Regioni Emilia-Romagna, Veneto, Lombardia, le quali hanno dovuto sospendere l'attività lavorativa a causa dell'impossibilità di raggiungere il luogo di lavoro da parte dei dipendenti domiciliati o residenti in Comuni per i quali la pubblica autorità abbia emanato provvedimenti di contenimento e di divieto di allontanamento, disponendo l'obbligo di permanenza domiciliare, e per i quali non hanno trovato applicazione le vigenti norme in materia di integrazione salariale per Covid-19.
Le domande sono trasmesse esclusivamente all’INPS, a pena di decadenza, entro il 15 ottobre 2020, allegando l’autocertificazione del datore di lavoro che indica l’autorità che ha emesso il provvedimento di restrizione.
Ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi (Art. 97)
I versamenti fiscali e contributivi di cui agli articoli 126 e 127 del D.L. n. 34/2020 già sospesi fino al 16 settembre 2020, possono essere effettuati, in alternativa alle modalità già previste da quest'ultimo decreto, senza applicazione di sanzioni e interessi, per un importo pari al 50 per cento delle somme oggetto di sospensione in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020, o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Il versamento del restante 50 per cento delle somme dovute può essere effettuato, senza applicazione di sanzioni ed interessi, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
Raddoppio limite welfare aziendale anno 2020 (art. 112)
Limitatamente al periodo d’imposta 2020, l’importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall’azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell’art. 51, comma 3, del D.P.R. 22.12.1986, n. 917, è elevato ad € 516,46.
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