Il D.L. in oggetto, entrato in vigore il 17 giugno 2020 prevede che i datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario o cassa in deroga fino alla durata massima di quattordici settimane (9 + 5), potranno usufruire di ulteriori quattro settimane anche per periodi antecedenti al 1° settembre 2020.
Resta ferma la durata massima di diciotto settimane, considerati cumulativamente i trattamenti riconosciuti.
L'Inps provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa previsto dalla vigente normativa. Qualora emerga che è stato raggiunto tale limite, anche in via prospettica, l'Inps non potrà in ogni caso emettere altri provvedimenti concessori.
Le domande per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria, di assegno ordinario e di cassa in deroga , devono essere presentate, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.
In sede di prima applicazione, il suddetto termine è spostato al trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente Decreto, ovvero 17 luglio, se tale ultima data risulta successiva a quella sopra richiamata.
Per le domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, il termine è fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020.
Indipendentemente dal periodo di riferimento, i datori di lavoro che abbiano erroneamente presentato domanda per trattamenti diversi da quelli a cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori o omissioni che ne hanno impedito l'accettazione, possono presentare la domanda nelle modalità corrette entro trenta giorni dalla comunicazione dell'errore nella precedente istanza da parte dell'amministrazione di riferimento, a pena di decadenza, anche nelle more della revoca dell'eventuale provvedimento di concessione emanato dall'amministrazione competente; la predetta presentazione della domanda, nella modalità corretta, è considerata comunque tempestiva se presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
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