Con circolare n. 90/2025 l’INPS ha fornito le istruzioni per l’applicazione dell’esonero contributivo c.d. “Bonus giovani” introdotto dal Decreto “Coesione”.
Di seguito riportiamo gli aspetti principali.
Datori di lavoro che possono accedere agli incentivi
Datori di lavoro privati
Misura dell’incentivo
Ai datori di lavoro che assumono personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o effettuano la trasformazione del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato è riconosciuto, per un periodo massimo di 24 mesi e nei limiti di spesa previsti, l'esonero dal versamento del 100 % dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro (con esclusione dei premi e contributi INAIL) nel limite mensile per ciascun lavoratore di:
- 650 euro per lavoratori occupati in sedi/unità produttive site nella Zona Economica Speciale (ZES) unica per il Mezzogiorno (regioni di Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. Per tali lavoratori l’esonero riguarda le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate dal 31 gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 a condizione che la domanda di riconoscimento dell’esonero venga effettuata prima di procedere all’assunzione/trasformazione a tempo indeterminato.
Per i rapporti di lavoro instaurati o risolti nel corso del mese, l’esonero sarà riproporzionato assumendo a riferimento la misura di euro 20,96 (€ 650/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo. Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.
L’ammontare dell’agevolazione non può in ogni caso superare il 50% dei costi salariali sostenuti dal datore di lavoro;
- 500 euro per i lavoratori occupati nelle restanti Regioni. Per tali lavoratori l’esonero riguarda le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate a decorrere dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025.
Per i rapporti di lavoro instaurati o risolti nel corso del mese, l’esonero sarà riproporzionato assumendo a riferimento la misura di euro 16,12 (€ 500/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo. Nelle ipotesi di rapporto di lavoro part-time, il massimale delle agevolazioni deve essere proporzionalmente ridotto.
Ai fini dell’individuazione degli ulteriori contributi che non sono oggetto dell’esonero si rinvia alla circolare Inps.
Rapporti di lavoro incentivati
Le agevolazioni competono per assunzioni a tempo indeterminato e trasformazioni a tempo indeterminato (anche part-time o a scopo di somministrazione) di giovani che:
- alla data dell’evento incentivato non abbiano compiuto i 35 anni di età, quindi fino a 34 anni e 364 giorni;
- e nel corso dell’intera vita lavorativa non siano stati occupati a tempo indeterminato, né presso il datore di lavoro interessato all’assunzione incentivata, né presso altro datore di lavoro.
Restano esclusi dal beneficio i seguenti rapporti di lavoro:
- rapporti di apprendistato;
- contratti di lavoro intermittente;
- contratti di lavoro domestico;
- contratti con personale con qualifica dirigenziale.
Non sono, invece, di ostacolo all’agevolazione precedenti rapporti:
- di lavoro di tipo intermittente a tempo indeterminato;
- di apprendistato che non siano proseguiti in ordinari rapporti a tempo indeterminato.
Condizioni di spettanza
Il diritto alla legittima fruizione degli esoneri contributivi è subordinato al rispetto:
- dei principi generali in materia di incentivi all'assunzione, disciplinati dall'art. 31 del D. Lgs. n. 150/2015;
- della regolarità contributiva (DURC) e delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori;
e alla sussistenza delle seguenti condizioni:
- il lavoratore, alla data della nuova assunzione, non deve aver compiuto trentacinque anni (età massima di 34 anni e 364 giorni);
- il lavoratore, nel corso della sua vita lavorativa, non deve essere stato occupato, presso il medesimo o qualsiasi altro datore di lavoro, in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
- i datori di lavoro non devono aver proceduto, nei sei mesi precedenti l’assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nella stessa unità produttiva;
- i datori di lavoro non devono procedere, nei sei mesi successivi all'assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva;
- con riguardo all’esonero previsto per la ZES unica per il mezzogiorno, al rispetto delle condizioni generali in materia di aiuti di Stato, ivi compreso l’incremento occupazionale netto derivante dall’assunzione del lavoratore per il quale si intende fruire del beneficio.
Nel caso in cui il beneficio sia stato parzialmente fruito da un precedente datore di lavoro e il lavoratore venga nuovamente assunto a tempo indeterminato da un nuovo datore di lavoro, è riconosciuto per il periodo residuo, indipendentemente dall’età anagrafica del lavoratore alla data della nuova assunzione a condizione che l’assunzione presso il nuovo datore di lavoro avvenga entro il 31 dicembre 2025.
Gli esoneri contributivi in trattazione non sono cumulabili con altri esoneri o incentivi previsti dalla normativa vigente.
Durata
Gli esoneri in oggetto spettano per un periodo massimo di 24 mesi a partire dalla data dell’evento incentivato.
Come già chiarito per altre agevolazioni, il periodo di fruizione degli incentivi può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo, in tale ipotesi, il differimento temporale del periodo di godimento del beneficio.
Presentazione della domanda all’Inps
Allo scopo di conoscere con certezza l’ammontare del beneficio spettante e l’eventuale residua disponibilità delle risorse, il datore di lavoro richiedente gli esoneri contributivi in argomento deve inoltrare all’INPS la domanda di ammissione alle agevolazioni in esame, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line disponibile sul sito istituzionale dell'Istituto, nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) - Incentivi Decreto Coesione – Articolo 22- Giovani”.
Con specifico riferimento all’esonero per le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato previsto nella misura di un importo massimale mensile di 500 euro, l’INPS precisa che la domanda di riconoscimento della misura può essere inoltrata sia per le assunzioni/trasformazioni già effettuate che per i rapporti non ancora instaurati/trasformati.
Limitatamente ai lavoratori assunti nelle regioni ZES con agevolazione fino a 650 euro su base mensile, la domanda deve essere presentata prima dell’assunzione. Non sono ammesse al beneficio le assunzioni effettuate prima dell’inoltro della domanda. Per questi lavoratori, l’INPS, se valuta sussistenti i requisiti richiesti, comunica al datore di lavoro l’esito della domanda e accantona l’ammontare dell’incentivo spettante, assegnando al datore di lavoro il termine perentorio di 10 giorni per provvedere all’assunzione e agli adempimenti telematici obbligatori.