Al fine di sostenere l'occupazione giovanile, ai datori di lavoro privati è riconosciuto un incentivo, per un periodo di 12 mesi, nella misura del 60 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per le nuove assunzioni di giovani effettuate a decorrere dal 1° giugno 2023 e fino al 31 dicembre 2023. L’Inps con circolare n. 68 del 21 luglio 2023 ha fornito le istruzioni operative.
Lavoratori per i quali si applica l’incentivo
I lavoratori, alla data dell’assunzione, devono soddisfare i seguenti requisiti:
Requisiti aggiuntivi per i giovani tra 25 ai 29 anni
Per i giovani di età compresa tra i 25 e i 29 anni, oltre ai requisiti sopra riportati, l'incentivo può essere fruito solo quando venga rispettata, in via alternativa, una delle seguenti condizioni:
- il giovane sia privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi (ai sensi del Decreto Ministeriale 17 ottobre 2017);
- il giovane non sia in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale;
- il giovane abbia completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non abbia ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
- il giovane sia assunto in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 per cento la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato.
Ambito territoriale e importi stanziati
L‘agevolazione spetta per le assunzioni effettuate nell’intero territorio nazionale, nei limiti delle risorse finanziarie specificatamente stanziate pari a 24,4 milioni di euro per l'anno 2023, e a 61,3 milioni di euro per l'anno 2024.
Rapporti di lavoro incentivati
L'incentivo spetta per le assunzioni sia a tempo pieno che a tempo parziale, effettuate dal 1°giugno 2023 al 31 dicembre 2023, con contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione e per il contratto di apprendistato professionalizzante.
L'incentivo, invece, non si applica ai rapporti di lavoro domestico, ai contratti di lavoro intermittente lavoro occasionale, ai contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, nonché ai contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca.
L'agevolazione, inoltre, non è riconosciuta nelle ipotesi di trasformazione a tempo indeterminato di rapporti a termine.
In caso di assunzione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, l'esonero spetta sia per la somministrazione a tempo indeterminato che per la somministrazione a tempo determinato.
Misura dell'incentivo
L'incentivo è pari al 60 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali e spetta per una durata massima di 12 mesi. In caso di cumulo con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi, l'incentivo è riconosciuto nella misura del 20 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali. Qualora dall'utilizzo della misura scaturisca un credito per il datore di lavoro rispetto ai contributi dovuti per il rapporto incentivato, tale credito può essere utilizzato a conguaglio sull'intera posizione debitoria del datore di lavoro.
L’incentivo deve essere fruito, ordinariamente, per ciascuna mensilità, entro il mese successivo a quello di svolgimento della prestazione lavorativa e può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo, in tale caso, il differimento temporale del periodo di godimento. Tuttavia, anche in tale ipotesi, l’incentivo deve essere fruito, a pena di decadenza, entro il termine perentorio del 28 febbraio 2025 e quindi l’ultimo mese utile per operare regolarizzazioni e recuperi di quote dell’incentivo è quello di competenza del mese di gennaio 2025.
Condizioni di spettanza dell'incentivo
L'agevolazione è subordinata:
- al rispetto dei principi generali in materia di incentivi all'occupazione (D.lgs.150/2015 art. 31);
- al rispetto delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori di cui all’art. 1, commi 1175 e 1176, della legge 296/2006 (regolarità DURC, all'assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge; rispetto degli accordi e contratti collettivi).
- alla realizzazione dell'incremento netto dell'occupazione, rispetto alla media della forza occupata nell'anno precedente l'assunzione;
- al rispetto delle condizioni generali di compatibilità con il mercato interno (previste dall'articolo 32 e dal Capo I del Regolamento (UE) n. 651/2014) , ovvero il datore di lavoro non deve rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in conto bloccato, gli aiuti individuali definiti come illegali o incompatibili della Commissione europea (cfr. l'art. 46 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234) e non deve essere un'impresa in difficoltà (come definita dall'articolo 2, paragrafo 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014).
Coordinamento con altri incentivi
L'incentivo è espressamente cumulabile con l'esonero per l'occupazione giovanile (di cui all'articolo 1, comma 297, della Legge di Bilancio 2023) ed è altresì cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi. In caso di cumulo con altra agevolazione, l'incentivo è riconosciuto nella misura del 20 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali.
L'incentivo in oggetto è altresì cumulabile, nei medesimi limiti del 20 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, con le agevolazioni consistenti in un abbattimento della contribuzione previdenziale a carico del lavoratore, quale ad esempio l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, previsto dalla Legge di Bilancio 2023. La cumulabilità con altri regimi agevolati è possibile nel rispetto dei limiti massimi previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato, ossia nel limite del 50 per cento dei costi ammissibili (da intendersi come la somma tra la retribuzione lorda e i contributi a carico del datore di lavoro.
Procedimento di ammissione all’incentivo.
Il datore di lavoro interessato deve preliminarmente inoltrare all'Inps una domanda di ammissione all'incentivo per conoscere l’effettiva disponibilità delle risorse stanziate. La domanda va presentata avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on line "NEET23", all'interno del "Portale delle Agevolazioni", sul sito dell'Inps.
L'Inps, mediante comunicazione in calce al medesimo modulo telematico di istanza nonché mediante invio di una comunicazione di posta elettronica (e-mail) e una notifica nell'area MyINPS, informa il datore di lavoro che è stato prenotato in suo favore l'importo massimo dell'incentivo, proporzionato alla retribuzione indicata, per il lavoratore segnalato nell'istanza preliminare. Le istanze di prenotazione dell'incentivo che dovessero essere inizialmente non accolte per carenza di risorse, verranno contraddistinte dallo stato "non accolta provvisoria" e, nelle ipotesi in cui si liberassero delle risorse utili, le stesse, dopo avere superato positivamente gli ulteriori controlli, verranno automaticamente accolte.
Nelle ipotesi in cui l'istanza di prenotazione inviata venga accolta, il datore di lavoro, entro sette giorni di calendario, ha l'onere di stipulare il contratto di lavoro e di comunicare, a pena di decadenza, entro ulteriori sette giorni di calendario, l'avvenuta assunzione, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore. Pertanto, perentoriamente entro quattordici giorni di calendario dalla ricezione della comunicazione di prenotazione positiva dell'Istituto, il datore di lavoro ha l'onere di comunicare l'avvenuta stipulazione del contratto di lavoro.
Con riferimento ai contratti a tempo parziale, nell'ipotesi di variazione in aumento della percentuale oraria di lavoro in corso di rapporto, compreso il caso di assunzione a tempo parziale e successiva trasformazione a tempo pieno, il beneficio fruibile non potrà superare il tetto già autorizzato mediante le procedure telematiche
Nelle ipotesi di diminuzione dell'orario di lavoro, compreso il caso di assunzione a tempo pieno e successiva trasformazione in part-time, sarà onere del datore di lavoro riparametrare l'incentivo spettante e fruire dell'importo ridotto. L'autorizzazione alla fruizione dell'incentivo verrà effettuata dall'Inps in base all'ordine cronologico di presentazione delle istanze
L'autorizzazione alla fruizione dell'incentivo verrà effettuata dall'Inps in base all'ordine cronologico di presentazione delle istanze. Le sole istanze relative alle assunzioni a tempo indeterminato, effettuate tra il 1° giugno 2023 e il giorno precedente il rilascio del modulo telematico, e pervenute nei 15 giorni successivi al rilascio della modulistica on line saranno elaborate secondo l'ordine cronologico di decorrenza dell'assunzione. Diversamente, le istanze relative alle assunzioni effettuate a decorrere dal giorno di rilascio del modulo telematico saranno elaborate secondo il criterio generale, rappresentato dall'ordine cronologico di presentazione dell'istanza