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Aggiornamento emergenza Coronavirus - Circolare Inps n. 47 del 28 marzo 2020: norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale, assegno ordinario, cassa integrazione in deroga

Sintetizziamo di seguito i principali contenuti della circolare in oggetto relativa agli ammortizzatori sociali per Covid 19.

 

CIGO

  • La prestazione può essere richiesta per un massimo di nove settimane dal 23 febbraio 2020 ai 31 agosto 2020;

  • Le norme si applicano esclusivamente ai lavoratori che alla data del 23 febbraio 2020 risultino alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione ancorché privi del requisito di anzianità di 90 giorni di effettivo lavoro presso l'unità produttiva per la quale è richiesta la CIGO;

  • ai fini della sussistenza di tale ultimo requisito, nelle ipotesi di trasferimento d’azienda ai sensi dell’articolo 2112 c.c. e nei casi di lavoratore che passa alle dipendenze dell’impresa subentrante nell’appalto, si computa anche il periodo durante il quale il lavoratore stesso è stato impiegato presso il precedente datore di lavoro;

  • fermo restando l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto che devono essere svolti, anche in via telematica, non è necessario dare comunicazione all’INPS dell’esecuzione degli adempimenti di cui sopra;

  • le aziende non devono fornire prova in ordine alla transitorietà dell’evento, alla ripresa dell’attività lavorativa e alla non imputabilità dell’evento stesso all’imprenditore e non devono allegare alcuna relazione tecnica ma solo l’elenco dei lavoratori destinatari;

  • l’azienda può anticipare le prestazioni e conguagliare gli importi successivamente oppure può richiedere il pagamento diretto da parte dell’INPS, senza obbligo di comprovare difficoltà finanziarie;

  • le aziende che hanno già in corso un’autorizzazione di CIGO o che hanno presentato domanda di CIGO non ancora autorizzata, possono richiedere comunque la CIGO con causale “COVID-19 nazionale”, anche per periodi già autorizzati o per periodi oggetto di domande già presentate e non ancora definite;

  • L’eventuale presenza di ferie pregresse non è ostativa all’accoglimento dell’istanza di CIGO;

  • il trattamento di integrazione salariale sostituisce in caso di malattia l’indennità giornaliera di malattia, nonché la eventuale integrazione contrattualmente prevista.

 

ASSEGNO ORDINARIO DEL FIS

  • Possono richiedere l’assegno ordinario i datori di lavoro con più di cinque dipendenti che non rientrano nell’ambito di applicazione della CIGO/CIGS e che operano in settori in cui non sono stati costituiti fondi di solidarietà bilaterali;
  • non occorre per i lavoratori il dell’anzianità di 90 giorni di effettivo lavoro ma è necessario che gli stessi siano alle dipendenze dell’azienda richiedente alla data del 23 febbraio 2020;
  • resta confermato quanto precisato in materia di CIGO in merito alle ipotesi di trasferimento di azienda e di cambio di appalto;
  • l'assegno ordinario è concesso limitatamente a nove settimane dal 23 febbraio 2020 ai 31 agosto 2020;

  • al predetto trattamento non si applica il tetto aziendale di legge;

  • l’azienda può anticipare le prestazioni e conguagliare gli importi successivamente oppure può richiedere il pagamento diretto da parte dell’INPS, senza obbligo di comprovare difficoltà finanziarie.

 

CIGO PER LE AZIENDE CHE SI TROVANO IN CIGS 

  • Le imprese che alla data del 23 febbraio 2020 hanno in corso un trattamento di CIGS possono accedere alla CIGO Covid 19 sospendendo il trattamento salariale straordinario secondo le procedure riportate nella circolare.

  

ASSEGNO ORDINARIO DEI FONDI BILATERALI 

  • La domanda di accesso all’assegno ordinario, per la causale “COVID-19 nazionale”, può essere accolta nei limiti dei tetti aziendali previsti dai regolamenti dei rispettivi Fondi.

  • i datori di lavoro iscritti ai Fondi, non aventi la disponibilità finanziaria (tetto aziendale) o con disponibilità parziale, potranno comunque accedere alla suddetta prestazione, nei limiti delle risorse finanziarie stanziate;

  • qualora la prestazione sia subordinata al preventivo espletamento delle procedure sindacali con obbligo di accordo aziendale, sarà ritenuto valido anche un accordo stipulato in data successiva alla domanda, che l’azienda dovrà comunque comunicare all’Istituto; in mancanza di tale adempimento la prestazione non potrà essere autorizzata;

  • l’iter istruttorio delle domande è semplificato: non è prevista alcuna verifica sulla sussistenza dei requisiti della transitorietà e della non imputabilità dell’evento e i datori di lavoro non sono obbligati ad allegare alla domanda né la scheda causale né ogni altra documentazione probatoria;

  • l’azienda potrà anticipare le prestazioni e conguagliare gli importi successivamente oppure richiedere il pagamento diretto da parte dell’INPS;

  • per il Fondo di solidarietà bilaterale dell’artigianato l’unico requisito rilevante ai fini dell’accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19” è l’ambito di applicazione soggettivo del datore di lavoro, con codice di autorizzazione “7B”.

 

CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA (CIGD)

 

I datori di lavoro del settore privato per i quali non trovano applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario possono richiedere la cassa in deroga per un periodo non superiore a nove settimane.

I lavoratori beneficiari del trattamento devono risultare in forza alla data del 23 febbraio 2020; agli stessi è riconosciuta la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori (ANF) ove spettanti.

Al trattamento in questione, rientrando lo stesso, tra gli eventi oggettivamente non evitabili in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, non si applicano le disposizioni relative al requisito dell’anzianità di effettivo lavoro e non è dovuto il contributo addizionale.

L’eventuale presenza di ferie pregresse non è ostativa all’accoglimento della domanda.

Le domande di CIGD devono essere presentate esclusivamente alle Regioni e alle Province autonome interessate, che effettueranno l’istruttoria secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse.

Al superamento del limite di spesa, anche in via prospettica, le Regioni e le Province autonome non potranno emettere altri provvedimenti concessori.

I datori di lavoro con dimensioni aziendali fino ai 5 dipendenti sono esonerati dall’accordo sindacale.

Le aziende con più di 5 dipendenti, dovranno raggiungere l’accordo, anche in via telematica, con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Il trattamento di CIGD è concesso esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS.

Per i datori di lavoro con più unità produttive, site in cinque o più Regioni o Province autonome, “c.d. Plurilocalizzate", la prestazione sarà concessa con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

Per i datori di lavoro plurilocalizzati, ma con unità produttive site in meno di cinque Regioni o Province autonome, la domanda è effettuata, ove ricorrono i presupposti, presso le Regioni dove hanno sede le singole unità produttive.

L’Inps ribadisce che i datori di lavoro che hanno diritto di accedere alle prestazioni ordinarie (CIGO e assegno ordinario), non potranno accedere alle prestazioni in deroga.

Potranno invece accedere a tale prestazione le aziende che, avendo diritto solo alla CIGS, non possono accedere ad un ammortizzatore ordinario con causale “COVID-19 nazionale”.