Entrerà in vigore il prossimo 29 giugno il Regolamento (UE) n. 2023/1115 (denominato anche “Regolamento EUDR”), che mira a ridurre al minimo il rischio di deforestazione e degrado forestale associato ai prodotti immessi sul mercato dell’UE o da esso esportati ed abroga il Regolamento (UE) 995/2010, conosciuto come “Regolamento Legno”.
Obbligo di “due diligence”
Il Regolamento impone a tutti gli operatori che importano, esportano e commercializzano nell’UE bovini, cacao, caffè, palma da olio, gomma, soia e legno e prodotti derivati (ad esempio carne, mobili, packaging in legno, cioccolato, carta stampata, ecc.) di verificare che i suddetti beni provengano da regioni in cui non si siano verificati fenomeni di deforestazione o degrado forestale dopo il 31 dicembre 2020 e che i diritti dei proprietari terrieri, dei lavoratori e delle popolazioni locali (anche indigene) del Paese di origine o di produzione siano rispettati.
Gli operatori saranno tenuti a garantire la tracciabilità delle materie prime, riconducendole agli appezzamenti di terreno da cui provengono, attraverso l’implementazione di un adeguato sistema di gestione dei rischi e di garanzia della conformità (“compliance“). I piccoli operatori avranno inoltre la possibilità di affidarsi ad operatori più grandi per la preparazione delle dichiarazioni di due diligence.
Se l’esito della “due diligence” è positivo, nel senso che il rischio di deforestazione, degrado forestale e illegalità è trascurabile, gli operatori dovranno notificare ad un sistema centralizzato un’apposita dichiarazione che attesti tale conclusione; la dichiarazione, per altro, è indispensabile per lo sdoganamento dei beni. Inoltre, gli operatori devono riferire pubblicamente una volta all’anno sul processo di due diligence e sui suoi risultati.
Nel Regolamento è inoltre inserito un punto legato alla tutela dei diritti umani connessi alla deforestazione, attraverso un riferimento al principio del consenso libero, previo e informato, delle popolazioni indigene.
Controlli sui prodotti
Il Regolamento istituisce un sistema di valutazione comparativa, che assegna un livello di rischio connesso alla deforestazione e al degrado forestale (basso, standard o alto) ai Paesi UE ed extra UE. L’elenco dei Paesi a basso o ad alto rischio sarà pubblicato tramite atti di esecuzione entro il 30 dicembre 2024.
La categoria di rischio determinerà il livello di obblighi specifici per gli operatori e le autorità degli Stati membri relativi allo svolgimento di ispezioni e controlli. Ciò agevolerà un monitoraggio rafforzato per i Paesi ad alto rischio e semplificherà gli obblighi di dovuta diligenza per i Paesi a basso rischio.
Sanzioni
Il Regolamento stabilisce che gli Stati membri devono fare in modo che le sanzioni siano effettive, dissuasive e proporzionate al danno ambientale e al valore delle materie prime o dei prodotti pertinenti interessati, in misura pari ad almeno il 4% del fatturato annuo degli operatori nell’UE. Esse inoltre dovrebbero prevedere un'esclusione temporanea dalle procedure di appalto pubblico e dall'accesso ai finanziamenti pubblici.
Entrata in vigore e data di applicazione
Il Regolamento entra in vigore il 29 giugno 2023 e le disposizioni saranno applicabili a partire dal 30 dicembre 2024. Per le microimprese l'obbligatorietà delle norme scatterà il 30 giugno 2025 ad eccezione del legno e dei prodotti da esso derivati ed elencati nell’allegato del Regolamento (UE) n. 995/2010.
Il Regolamento (UE) n. 995/2010 (Obblighi per gli operatori che commercializzano legno e prodotti derivati) è abrogato a decorrere dal 30 dicembre 2024.
In allegato trasmettiamo una scheda informativa dettagliata del provvedimento e dell’impatto sull’operatività delle imprese.
Rivolgersi a
Area internazionalizzazione (int. 221)