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UE - In vigore il nuovo Regolamento che disciplina l'import/export delle sostanze che riducono lo strato di ozono

 

Lo scorso 11 marzo 2024 è entrato in vigore il Regolamento (UE) n. 2024/590 che contiene le norme relative alla produzione, importazione, esportazione, commercializzazione, stoccaggio e utilizzo di sostanze che causano danni allo strato di ozono. I Regolamento (CE) n. 1005/2009 è di conseguenza abrogato.

 

Il Regolamento vieta l’immissione sul mercato, l’importazione e l’esportazione di prodotti e apparecchiature, e loro parti, contenenti sostanze che riducono lo strato di ozono o il cui funzionamento dipende da tali sostanze. In caso di opportune deroghe, contemplate dal Regolamento, al momento dell’importazione e dell’esportazione di tali apparecchiature gli operatori dovranno fornire una specifica serie di informazioni alle autorità doganali, sulle quali torneremo prossimamente.

 

Il nuovo Regolamento mantiene il divieto di esportazione di sostanze che riducono lo strato di ozono, salvo alcune specifiche (e molto limitate) deroghe. Inoltre, come riportato dall’art. 15, è vietata l'importazione, la successiva distribuzione o la cessione a terzi all'interno dell'Unione Europea, a titolo oneroso o gratuito, nonché l'uso o l'esportazione di contenitori non ricaricabili per sostanze che riducono lo strato di ozono, vuoti o riempiti completamente o parzialmente, fatta eccezione per gli usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi. Tali contenitori possono essere conservati o trasportati solo per il successivo smaltimento.

 

L’elenco delle sostanze soggette a restrizioni di cui agli Allegati I e II del nuovo Regolamento è rimasto in linea generale invariato rispetto al Regolamento abrogato. Si evidenzia tuttavia che nell’Allegato II, che elenca sostanze non contemplate dal “Protocollo di Montreal”, vi è l’aggiunta di tre nuove sostanze (C3H2BrF3 - CH2Cl2 - C2Cl4) non presenti nel Regoalmento CE n. 1005/2009 abrogato.

 

In linea con l’impegno assunto dall’UE rispetto al Green Deal, l’elenco introduce il “Potenziale di riscaldamento globale (Global Warming Potential - GWP)” per ciascuna sostanza in aggiunta al “Potenziale di riduzione dell’ozono (Ozone Depleting Potential - ODP)”, già prevista dal precedente provvedimento.

 

Rivolgersi a

Area internazionalizzazione (int. 221) e Area ambiente e sicurezza (int. 206).